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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 20
L. R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 20
- L.R. 15/05/2023, n. 5
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- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 04/08/2017, n. 13
- L.R. 15/04/2013, n. 11
- L.R. 24/10/2011, n. 25
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione e definizioni)1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali. |
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Art. 2 - (Categorie di linee e sistema di linee)1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie: a) la prima comprende le linee che da sole, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono un collegamento fra strade |
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Art. 3 - (Strumenti pianificatori)1. Le linee funiviarie appartenenti alla prima categoria sono realizzate in conformità alla pianificazione regionale relativa al pi |
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Art. 4 - (Rapporto regionale per gli impianti a fune)1. La struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, predispone il rapporto regionale per gli impianti a fune. 2. Il rapporto regionale per gli impianti a fune: a) analizza lo stato attuale del settore, dal punto di vista tecnico-economico, e ne indi |
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CAPO II - CONCESSIONE DI LINEE FUNIVIARIE |
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Art. 5 - (Concessione per la costruzione e l'esercizio)1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta regionale. 2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilità e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si inte |
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Art. 6 - (Requisiti del richiedente)1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie può essere rilasciata ai soggetti che dimostrino: a) che la società richiedente è iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune; b) che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di società di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita pe |
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Art. 7 - (Presentazione della domanda)1. Ai fini del rilascio della concessione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 devono, inoltre, presentare la relativa domanda alla struttura competente, corredata: a) della relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta; b) del progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, redatto in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il progetto deve contenere, in parti |
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Art. 8 - (Istruttoria per il rilascio della concessione)1. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dalla struttura competente che provvede a: a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e la documentazione allegata alla domanda; b) acquisire i pareri degli enti locali interessati sulla compatibilità delle opere proposte con gli strumenti urbanistici vigenti; c) promuovere l’adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture regionali competenti in materia di interferenza e compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui agli articoli da 33 a 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 |
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Art. 9 - (Deposito cauzionale)1. Il rilascio della concessione è subordinato alla precostituzione di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare realizzazi |
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Art. 10 - (Rilascio e contenuto della concessione)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il rilascio della concessione sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 8 e qualora sussistano le seguenti condizioni: a) la struttura competente abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b); b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore; c) le strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambient |
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Art. 11 - (Diniego della concessione)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al |
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Art. 12 - (Modifiche della concessione) |
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Art. 13 - (Rinnovo della concessione)1. La concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario, a seguito di domanda da inoltrare almeno un anno prima della scadenza della stessa, corredata della relazione sulle finalità della linea. 2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, allegando il relativo progetto, contenente la documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). In tal caso, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. 3. Nell'ambi |
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Art. 14 - (Trasferimento della concessione e subconcessione)1. La Giunta regionale, compatibilmente con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può autorizzare il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta motivata degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli |
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Art. 15 - (Cambio di categoria)1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea caratteristiche diverse rispetto a quella assegnata, la Giunta regionale |
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Art. 16 - (Decadenza della concessione)1. La decadenza della concessione è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il concessionario: a) non rispetti i termini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previa diffida; |
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Art. 17 - (Revoca della concessione)1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca della concessione, determinando conte |
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Art. 18 - (Rinuncia della concessione)1. In caso di rinuncia della concessione, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata |
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Art. 19 - (Restituzione in pristino dei terreni)1. Nel caso di cessazione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato a proprie spese alla restituzione in pristin |
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Art. 20 - (Tariffe e orari)1. Le tariffe delle linee di prima categoria relative al trasporto pubblico per residenti, studenti e lavoratori sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 29/1997. |
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Art. 21 - (Assicurazioni)1. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante da sinistri |
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Art. 22 - (Domande di concessione concorrenti)1. Sono finitime le linee che si dipartono dalle stazioni di altre linee già concesse o dalle loro vicinanze, oppure che risultino |
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CAPO III - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ |
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Art. 23 - (Disposizioni applicabili) |
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Art. 24 - (Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità)1. La deliberazione della Giunta regionale che rilasci la concessione di linee di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. Per le richieste |
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Art. 25 - (Oggetto dell'espropriazione)1. Nei casi di cui all'articolo 24, il richiedente la concessione o il concessionario possono ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali: a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi alle stazioni dalle pubbliche vie; b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazio |
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Art. 26 - (Retrocessione dei beni espropriati)1. Successivamente all'estinzione della concessione, il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropri. Tale facoltà |
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Art. 27 - (Accesso ai fondi su cui sono realizzate le opere)1. Il richiedente la concessione per una linea funiviaria ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi le opportune rile |
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CAPO IV - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA |
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Art. 28 - (Progetto e costruzione dell'impianto)1. Ottenuta la concessione della linea, sulla base del progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), il concessionario trasmette alla struttura competente il progetto definitivo funiviario e il progetto esecutivo dell'infrastruttura, redatti in conformità alla normativa tecnica di cui all'articolo 33. 2. La struttura competente può chiedere il parere della Commissione FAT, nel caso di impianti totalmente o parzialmente innovativi, di progetti di particolare complessità tecnica oppure qualora siano richieste deroghe alla normativa tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 2. |
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Art. 29 - (Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio)1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica e della dichiarazione attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera. 2. La commissione di collaudo, nominata dal dirigente di primo livello del dipartimento competente in materia di trasporti, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato con funzioni di segretario, scelti, di norma, tra i funzionari appartenenti alla medesima struttura. Tale commissione può essere composta anche da un solo ingegnere, eventualmente coadiuv |
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Art. 30 - (Disposizioni per l'esercizio)1. L'esercizio degli impianti a fune deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle disposizioni statali vigenti in materia e secondo le prescrizioni di esercizio approvate dalla struttura competente. |
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Art. 31 - (Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche)1. Le funzioni di sorveglianza tecnica sull'impianto sono esercitate da personale della struttura competente. In particolare, la struttura competente dispone ispezioni e accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e al |
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Art. 32 - (Oneri di collaudo) |
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Art. 33 - (Rinvio)1. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune si applica la normativa tecnica emanata dallo Stato, sal |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Art. 34 - (Statistica)1. I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici richiesti dalla struttura competente. |
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Art. 35 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque costruisce, anche parzialmente, modifica oppure sostituisce un impianto a fune in servizio pubblico, senza l'autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciata dalla struttura competente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettui l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla struttura competente. 2. Il mancato assolvimento degli obblighi di nomina del direttore di esercizio e del capo servizio da parte del titolare della concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una so |
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Art. 36 - (Pubblicità sugli impianti)1. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 37 - (Disposizioni abrogative, transitorie e finali)1. Sono abrogati: a) il capo III e i commi 5 e 6 dell'articolo 68 della L.R. 29/1997; b) i commi 8, 9 e 14 dell'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 38-bis - (Ulteriori disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo per l'applicazione dell'articolo 5, comma 4bis, è determinato in euro 1.176.700 per l'anno 2022, in euro 1.478.500 per l'anno 2023 e in euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024, di cui: a) maggiori spese per euro 853.500 per l'anno 2022, per euro 1.478.500 per l'anno 2023 e per annui euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024; b) minori entrate per euro 323.200 per l'anno 2022. 2. L'onere di cui a |
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