L.R. Valle D'Aosta 06/07/1984, n. 33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Valle D'Aosta 06/07/1984, n. 33

Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.
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Art. 1. - Attività ricettiva

1. È attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. La presente legge definisce l’attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell’interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione. N13

 

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Art. 2. - Aziende alberghiere

1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. "In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera." N21

3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;

b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.

5-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso. N22

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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Art. 3. - Classificazione delle aziende alberghiere

1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi diffusi. N13

2. Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

3. L'attribuzione del livello di classificazione e del conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

4. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori", predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

5. L’attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 3-bis. N3

6. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

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Art. 3-bis - Dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque intenda gestire un’azienda alberghiera di cui all’articolo 2 presenta allo sportello unico competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. N33

2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, l’interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;

d) del provvedimento di classificazione dell’azienda alberghiera, adottato ai sensi dell’articolo 9.

2-bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA. N34

2-ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. N34

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2-bis e all'articolo 3-ter. N35

3-bis. La cessazione dell’esercizio dell’attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio. N36

 

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Art. 3-ter - Adempimenti dello sportello unico

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, della L.R. 19/2007. Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA, ne è data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.

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Art. 3-quater - Cessazione e sospensione dell’attività

1. L’esercizio di un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 12, la cessazione dell’attività medesima con provvedimento dello sportello unico competente per territorio. N43

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l’attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell’attività. N43

2-bis. Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda. N44

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.

 

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Art. 4. - Tipologie e definizioni

1. Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10 percento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di "motel".

2. Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di "villaggio albergo".

3. Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di "pensione".

4. Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione "meublé" o "garni".

5. In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da cinque o quattro stelle, "grand hotel", "grande albergo" o "palace".

6. È vietato usare per le aziende alberghiere definizioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

 

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Art. 4-bis - Definizioni e tipologie di camere

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per:

a) appartamento, l'unità composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune;

b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità, con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte è allestita a soggiorno;

c) suite, l'unità composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità.

2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto.

 

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Art. 5. - Casi consentiti di promiscuità

1. Negli alberghi “e negli alberghi diffusi” N15 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore "al 30 per cento" N23 di quella complessiva dell'esercizio.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto - cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore "al 30 per cento" N23 di quella complessiva dell'esercizio.

 

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Art. 6. - Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere

1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12. N24

1-bis. Nella junior suite, come definita dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 percento perle aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle. N22

1-ter. Nella suite, come definita dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unità, escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle. N22

2. È ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti "dai commi 1, 1-bis e 1-ter" N23 nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

3. Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia residenziale.

4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzo-soggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni. N11

5. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto. N27

6. Nelle unità abitative delle residenze turistico- alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina- pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa. N28

7. I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative devono avere areazione diretta dall'esterno o adeguata aspirazione meccanica.

8. I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di mq 3.

9. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

9-bis. I requisiti e le caratteristiche delle camere e delle unità abitative destinate all'alloggio del personale dipendente delle aziende alberghiere sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite, per quanto di rispettiva competenza, le organizzazioni sindacali e le associazioni delle imprese turistico-ricettive, commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande più rappresentative a livello regionale. N45

 

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Art. 7. - Dipendenze

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, 0 casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze. N24

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere di norma ubicate "a non più di 100 metri di distanza, percorribili a piedi" N23.

4. Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della "casa madre".

5. Il limite di distanza non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 7-bis - Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere

1. La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni: N29

a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario; N30

c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;

6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unità abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni, i limiti edittali sono raddoppiati. N17

 

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Art. 8. - Durata della classifica

1. La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza primo dicembre 1984.

2. Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al suo compimento, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell’esercizio interessato richiede una nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnato, il titolare dell’esercizio interessato è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive per l’adozione del provvedimento di revisione della classificazione. In mancanza della richiesta o della comunicazione, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive provvede d’ufficio alla revisione della classificazione. N3

4. Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità “dell’esercizio” N5 o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, "lo sportello unico competente per territorio" N23 ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.

 

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Art. 9. - Modalità della classificazione

1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con “provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”. N5

2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi “dichiarati” N5 secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

3. Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi “dichiarati” N5 e accertati.

4. “I titolari di aziende alberghiere” N5 devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato regionale del turismo una “dichiarazione”, N5 su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5. Analoga “dichiarazione” N5 deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

6. Alla dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto interessato deve allegare il progetto edilizio, una relazione descrittiva dell’intervento e il titolo abilitativo sanitario del fabbricato. N3

7. N7

8. N7

9. Entro i 10 giorni successivi “, il provvedimento di cui al comma 1,” N5 contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi "e agli sportelli unici" N31.

10. I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.

 

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Art. 9-bis - Denunce obbligatorie

1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del r.d. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional.

 

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Art. 9-ter - Comunicazione dei prezzi

1. Il titolare dell’attività ricettiva alberghiera comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. È consentita un’ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo con la quale il titolare dell’attività ricettiva alberghiera comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

3. L’omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima comunicazione.

4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

5. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e in ciascuna camera o unità abitativa.

 

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Art. 10. - Ricorsi avverso la classificazione

 

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Art. 11. - Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate

 

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Art. 12. - Sanzioni amministrative

1. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione di quanto disposto dall’articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell’azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l’assenza del provvedimento di classificazione allo sportello unico competente per territorio per i conseguenti adempimenti. N37

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:

a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un’attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione;

b-bis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione. N19

5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

5-bis. La violazione di quanto disposto dall’articolo 3-bis, comma 3-bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000. N38

5-ter. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall’articolo 9-ter e l’omessa esposizione di tabelle e cartellini con l’indicazione dei prezzi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200. N41

5-quater. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400. N42

6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno. N20

7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5-bis e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4, 5, 5-ter e 5-quater e all'articolo 7-bis, comma 2, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). N39

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all’applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.

 

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Art. 13. - Vigilanza

 

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Art. 14. - Norme transitorie e finali

1. Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA

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Categorie previste dalla legge Livelli di classificazione

n. 2651 del 30-12-1937 istituiti con la presente legge

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- albergo di lusso: cinque stelle

- albergo di prima categoria: quattro stelle

- albergo di seconda categoria

e pensione di prima categoria: tre stelle

- albergo di terza categoria e

pensione di seconda categoria: due stelle

- albergo di quarta categoria,

pensione di terza categoria e

locanda: una stella

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2. Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro.

3. Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

4. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 12, ferma restando la superficie minima di mq 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

5. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico - alberghiere, le camere dotate di posto - cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq 8 per le camere a un letto, mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

6. Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dall'applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

7. Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

8. Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal primo dicembre 1984.

 

34982 13038939
Art. 15. - Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

34982 13038940
Allegato - Quadro di classificazione delle aziende alberghiere atto allegato

Nel presente quadro è indicato il punteggio minimo previsto per i singoli livelli di classificazione. Per l’assegnazione ad un determinato livello l’azienda alberghiera deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligatori per quel livello.

Costituisce requisito obbligatorio, anche se non determina punteggio, una capacità ricettiva non inferiore a sette camere.

 

TABELLA RISTRUTTURATA

Livello di classificazione 5 stelle (*****): punteggio minimo da conseguire per alberghi 240, per residenze turistico - alberghiere non previsto; /

Livello di classificazione 4 stelle (****): punteggio minimo da conseguire per alberghi 187, per residenze turistico - alberghiere 130; /

Livello di classificazione 3 stelle (***): punteggio minimo da conseguire per alberghi 128, per residenze turistico - alberghiere 65; /

Livello di classificazione 2 stelle (**): punteggio minimo da conseguire per alberghi 80, residenze turistico - alberghiere 45; /

Livello di classificazione 1 stella (*): punteggio minimo da conseguire per alberghi 30, per residenze turistico - alberghiere non previsto.

Per la valutazione dei singoli requisiti e per l’individuazione di quelli obbligatori si fa riferimento alle allegate tabelle " A " (alberghi) e " B " (residenze turistico - alberghiere).

 

TABELLA "A"

Requisiti obbligatori e fungibili degli alberghi con relativi punteggi e indicazione dei requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione. (Le note e le avvertenze relative alla Tabella A sono comprese negli articoli da 1 a 9)

 

ATTO ALLEGATO

a) I servizi di ricevimento o di portineria (voci 1.011 e 1.012) devono essere assicurati con la presenza di una persona addetta esclusivamente a tali servizi. I servizi (voce 1.013) devono essere assicurati da una persona che può svolgere anche altre mansioni (titolari, ecc.)

b) Il locale - bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata od impianto analogamente valido, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, presa di corrente, acqua calda e fredda, asciugamano, carta igienica e riserva.

La dotazione del bidet non è obbligatoria per i locali bagni già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie del locale.

c) Il riscaldamento (voce 2.08) è obbligatorio in tutto l’esercizio.

Si deroga dall’obbligo del riscaldamento per gli esercizi alberghieri già esistenti, con la sola apertura estiva, ai quali viene attribuito un livello di classificazione contrassegnato con 1 o 2 stelle. Agli esercizi alberghieri esistenti con apertura estesa alla stagione invernale, dotati di impianto di riscaldamento comprendente i locali comuni e parte delle camere, sarà consentito esclusivamente l’uso della parte riscaldata.

d) L’aria condizionata (voce 2.09) non è obbligatoria per gli alberghi a 5 stelle qualora siano situati in zone montane ad altitudini superiori a 1000 m. slm Nel caso è fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile.

Si deroga dall’obbligo dell’aria condizionata (voce 2.09) per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

e) Per gli alberghi esistenti l’obbligo del montacarichi e dell’ascensore (voci 2.10 e 2.11) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile, fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile.

f) La sala ad uso comune (voce 2.22) deve essere ad uso esclusivo delle persone alloggiate.

g) La dotazione di cui alla voce 2.27 è obbligatoria per gli alberghi a 4 stelle quando non posseggano il requisito di cui alle voci 2.151 e 2.152.

 

AVVERTENZA

Quando le " voci " relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con un’altra sottovoce di livello superiore.

(1) Obbligatorio per alberghi con 1 stella

(2) Obbligatorio per alberghi con 2 stelle

(3) Obbligatorio per alberghi con 3 stelle

(4) Obbligatorio per alberghi con 4 stelle

(5) Obbligatorio per alberghi con 5 stelle 1 - Prestazione di servizi - Tab. " A "

1.01 - Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni (a)

1.011 - assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) punti 12

1.012 - assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente (4) punti 6

1.013 - assicurati con 12/ 24 ore da un addetto (1) (2) (3) punti 1

1.02 - Servizio custodia valori

1.021 - in cassaforte dell’albergo (4) (5) punti 1

1.022 - in cassaforte dell’albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30 percento delle camere punti 2

1.03 - Servizio di notte (4) (5) punti 10

1.032 - addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) punti 1

1.04 - Trasporto interno dei bagagli

1.041 - a cura del personale (3) (4) (5) punti 6

1.042 - a mezzo carrello a disposizione della clientela punti 3

1.05 - Servizio di automobile

1.051 - vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli, gratuito punti 5

1.052 - come sopra - a pagamento punti 3

1.06 - Servizio di 1a colazione

1.061 - in sala apposita (5) punti 3

1.062 - in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4) punti 2

1.063 - servizio reso anche nelle camere (3) (4) (5) punti 5

1.07 - Servizio di bar nei locali comuni

1.071 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) punti 7

1.072 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto (3) punti 5

1.073 - assicurato 12/ 24 ore (2) punti 3

1.074 - assicurato per periodi inferiori alle 12/ 24 ore punti 1

1.08 - Servizio di bar nelle camere

1.081 - 100 percento delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti 10

1.082 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti 7

1.083 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti 5

1.084 - distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano) punti 2

1.09 - Divise per il personale (4) (5) punti 6

1.10 - Lingue estere correntemente parlate

1.101 - dal gestore o direttore: 3 lingue (5) punti 3 2 lingue (4) punti 2 1 lingua (2) (3) punti 1

1.102 - dai capi servizio: 4 o più lingue punti 4 3 lingue punti 3 2 lingue (5) punti 2 1 lingua (4) punti 1

1.11 - Servizio di centralino telefonico

1.111 - assicurato da addetto 24/ 24 ore punti 8

1.112 - assicurato da addetto 16/ 24 ore (5) punti 6

1.113 - assicurato da addetto 12/ 24 ore (3) (4) punti 4

1.114 - conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell’addetto - aggiungere punti 2

1.115 - conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell’addetto - aggiungere punti 1 (4)

1.12 - Cambio biancheria

1.121 - lenzuola e federe tutti i giorni (5) punti 8 almeno 3 volte alla settimana (4) punti 4 almeno 2 volte alla settimana (2) (3) punti 2 almeno 1 volta alla settimana (1) punti

1 1.122 - asciugamani nelle camere: tutti i giorni (3) (4) (5) punti 6 3 volte alla settimana (2) punti 3 2 volte alla settimana (1) punti 1

1.13 - Accessori dei locali - bagno privati (b) saponetta (2) (3) (4) (5) punti 1 sali da bagno o bagnoschiuma (5) punti 1 asciugatoi da bagno di almeno 100 x 50 cm. (1) (2) (3) (4) (5) punti 1 asciugatoio da bidet (2) (3) (4) (5) punti 1 sacchetti igienici (2) (3) (4) (5) punti 1 sgabello (2) (3) (4) (5) punti 1 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) punti 1

1.14 - Accessori nelle camere necessario per cucito punti 1 documentazione sull’albergo punti 1 necessario per scrivere punti 1

1.15 - Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

1.151 - resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 punti 6

1.152 - resa entro le 24 ore nei giorni lavorativi (4) (5) punti 3

1.16 - Pulizia calzature

1.161 - a cura del personale (5) punti 4

1.162 - macchine automatiche ad uso gratuito (4) punti 2

1.17 - Pulizia nelle camere

1.171 - una volta al giorno con riassetto pomeridiano (4) (5) punti 2

1.172 - una volta al giorno (1) (2) (3) punti 1

2 - Dotazioni, impianti e attrezzature - Tab. " A "

2.01 - Acqua corrente in tutte le camere (erogata nella camera o nel bagno privato)

2.011 - calda e fredda (1) (2) (3) (4) (5) punti 1

2.02 - Numero dei locali - bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell’albergo (b)

2.021 - il 100 percento (5) punti 22

2.022 - al almeno il 90 percento (4) punti 20

2.023 - almeno il 70 percento (3) punti 15

2.024 - almeno il 40 percento (2) punti 9

2.025 - almeno il 25 percento punti 5

2.026 - almeno il 5 percento punti 1

2.03 - Dotazione ulteriore dei locali - bagno privati

2.031 - secondo lavabo in almeno il 75 percento delle camere punti 10

2.032 - secondo lavabo in almeno il 50 percento delle camere punti 6

2.04 - Numero dei locali - bagno comuni (completi) (b)

2.041 - uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2) (3) (4) (5) punti 2

2.042 - uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1) punti 1

2.05 - Servizi igienici comuni aggiuntivi

2.051 - per ogni bagno in più punti 2

2.052 - per ogni gabinetto con lavabo punti 1

2.06 - Servizi igienici nei locali comuni

2.061 - divisi per sesso e dotati di rispettiva antilatrina con lavabo (4) (5) punti 3

2.062 - divisi per sesso e dotati di unica antilatrina con lavabo (2) (3) punti 2

2.063 - latrina semplice con lavabo (1) punti 1

2.07 - Dispositivo di chiamata in tutti i servizi (bagno e gabinetti) privati e comuni punti 3

2.08 - Riscaldamento (c) - in tutto l’esercizio (1) (2) (3) (4) (5) punti 5 - nei locali comuni e nel 50 percento delle camere punti 3 - nei locali comuni punti 1

2.09 - Aria condizionata (d)

2.091 - in tutto l’esercizio e disattivabile dal cliente od a sua richiesta nelle camere (5) punti 5

2.092 - nei locali comuni e disattivabile dal cliente od a sua richiesta in almeno il 50 percento delle camere punti 3

2.093 - nei locali comuni punti 2

2.10 - Ascensore di servizio o montacarichi (e) (5) punti 3

2.11 - Ascensore per i clienti (e)

2.111 - qualunque sia il numero dei piani punti 5

2.112 - per gli alberghi con locali oltre il primo piano (escluso il pianterreno) (4) (5) punti 3 2.113 - per gli alberghi con locali oltre i primi 2 piani (escluso il pianterreno) (2) (3) punti 3

2.12 - Sistemazione delle camere

2.121 - letto, 1 sedia e 1 comodino o elemento sostitutivo per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio (1) (2) (3) (4) (5) punti 1

2.122 - lampade o appliques da comodino (2) (3) (4) (5) punti 1

2.123 - terzo punto luce per leggere o scrivere (3) (4) (5) punti 1

2.124 - piano di scrittura punti 1

2.125 - specchio e presa di corrente (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4) punti 1

2.126 - cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) punti 1

2.127 - sgabello per bagagli o soluzione sostitutiva (3) (4) (5) punti 1

2.13 - Poltrone nelle camere

2.131 - una per letto punti 5

2.132 - una per camera (4) (5) punti 3

2.14 - Vano soggiorno annesso alla camera in più del 3 percento delle camere punti 3

2.15 - Televisione

2.151 - a colori in tutte le camere punti 8

2.152 - in bianco e nero in tutte le camere punti 6

2.153 - in bianco e nero nel 50 percento delle camere punti 3

2.154 - ad uso comune (3) (4) punti 1

2.16 - Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma

2.161 - nel 100 percento delle camere punti 4

2.162 - in almeno il 50 percento delle camere punti 1

2.17 - Chiamata del personale

2.171 - chiamata telefonica diretta (5) punti 5

2.172 - chiamata attraverso centralino (3) (4) punti 3

2.173 - chiamata con citofono punti 2

2.174 - chiamata con campanello (1) (2) punti 1

2.18 - Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta

2.181 - nel 100 percento (4) (5) punti 4

2.182 - almeno nel 70 percento (3) punti 3

2.183 - almeno nel 50 percento punti 2

2.184 - almeno nel 25 percento punti 1

2.19 - Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta

2.191 - 100 percento punti 8

2.192 - almeno il 70 percento punti 6

2.193 - almeno il 50 percento punti 4

2.194 - almeno il 25 percento punti 2

2.20 - Linee telefoniche esterne

2.201 - due linee telefoniche con apparecchio per uso comune (4) (5) punti 2

2.202 - una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) punti 1

2.203 - per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee) punti 1

2.21 - Telex punti 8

2.22 - Sale comuni (f)

2.221 - una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante solo se non è aperta al pubblico) (1) punti 1

2.222 - di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante) non inferiore a mp 1,5 per ognuno dei primi 20 posti letto, mq 1,0 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al 50+, mq 0,5 per ogni posto letto oltre il 50+ (2) punti 2

2.223 - come 2.222, maggiorata del 10 percento (3) punti 3

2.224 - come 2.222, maggiorata del 20 percento (4) punti 4

2.225 - come 2.222, maggiorata del 30 percento (5) punti 5

2.226 - come 2.222, maggiorata del 40 percento punti 6

2.227 - come 2.222, maggiorata del 50 percento punti 8

2.228 - come 2.222, maggiorata dell’80 percento punti 11

2.229 - come 2.222, maggiorata del 100 percento o più punti 15

2.23 - Sala ristorante

2.231 - in locale apposito (ognuno) punti 5

2.232 - in locale comune punti 2

2.24 - Tavernetta punti 3

2.25 - Bar

2.251 - banco bar posto in locale separato (ognuno) (5) punti 10

2.252 - banco bar posto in locale comune (4) punti 7

2.253 - mobile bar posto in locale comune (3) punti 5

2.254 - locale bar anche aperto al pubblico, ma con accesso diretto dall’albergo (2) punti 4

2.26 - Sale separate per lettera, congressi, giochi per adulti, ecc. (ognuna) punti 3

2.27 - Sala TV separata (g) (4) (5) punti 3

2.28 - Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30 percento delle camere) punti 2

2.29 - Impianti sportivo - ricreativi

2.291 - piscina coperta (ognuna) punti 10

2.292 - piscina scoperta (ognuna) punti 5

2.293 - campo da golf punti 6

2.294 - campo da tennis (ognuno) punti 3

2.295 - per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, ecc.) ognuno punti 2

2.30 - Sauna privata punti 2

2.31 - Sala giochi per bambini, separata

2.301 - di superficie superiore a mq 30 punti 3

2.302 - di superficie da 25 a 30 mq punti

2 2.303 - se con assistente - aggiungere punti 3

2.32 - Ingresso protetto da portico o pensilina punti 3

2.33 - Ingresso separato per i bagagli (5) punti 3

2.34 - Locali di servizio (offices) ai piani (5) punti 3

2.35 - Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza) punti 5

2.36 - Montavivande ai piani punti 3

3 - Ubicazione e aspetto - tab. " A "

3.01 - Accesso e comunicazioni

3.011 - con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.) ottimi punti 3 normali punti 2

3.012 - con vetture private ottimi punti 3normali punti 2

3.02 - Collocazione nella località

3.021 - eccezionale (vista, centralità, parco, ecc.) punti 6

3.022 - ottima punti 4

3.023 - buona punti 2

3.03 - Qualità dell’arredamento, comodità e silenziosità dei locali comuni e delle camere

3.031 - lussuoso punti 8

3.032 - di pregio punti 4

3.033 - decoroso punti 2

3.034 - semplice punti 1

3.04 - Aspetto esterno

3.041 - ottimo punti 3

3.042 - buono punti 2

3.043 - discreto punti 1

3.05 - Area di pertinenza dell’albergo a disposizione della clientela (parchi, giardini, dehors)

3.051 - almeno 100 mq per camera punti 12

3.052 - almeno 50 mq per camera punti 8

3.053 - almeno 25 mq per camera punti 5

3.054 - almeno 5 mq per camera punti 2

3.06 - Posti di parcheggio, gratuiti riservati ai clienti, nell’albergo o nelle immediate adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle camere

3.061 - almeno il 100 percento punti 8

3.062 - almeno l’80 percento punti 6

3.063 - almeno il 60 percento punti 4

3.064 - almeno il 30 percento punti 2

3.07 - Posti macchina in autorimessa dell’albergo, in percentuale del numero delle camere

3.071 - almeno il 100 percento punti 10

3.072 - almeno l’80 percento punti 8

3.073 - almeno il 60 percento punti 6

3.074 - almeno il 30 percento punti 4

NB I punteggi di cui alle voci 3.06 e 3.07, per le località senza accesso stradale, sono forfettariamente sostituiti da:

7 punti per aspiranti a 5 stelle

5 punti per aspiranti a 3 o a 4 stelle

3 punti per aspiranti a 2 o a 1 stella

 

TABELLA B

N16 Requisiti obbligatori e fungibili delle residenze turistico - alberghiere con relativi punteggi e indicazione dei requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione. (Le note e le avvertenze relative alla Tabella B sono comprese negli articoli da 1 a 6)

a) il locale - bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata od impianto analogamente valido, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, presa di corrente, acqua calda e fredda, asciugamano, carta igienica e riserva.

La dotazione del bidet non è obbligatoria per i locali già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie del locale.

b) il riscaldamento (voce 2.07) è obbligatorio in tutta le residenza turistico - alberghiera.

c) Per gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima, vengono classificati residenze turistico - alberghiere, l’obbligo del montacarichi e dell’ascensore (voci 2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile.

d) è fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile per le residenze turistico - alberghiere esistentile cui misure delle superfici delle sale comuni (voce 2.21) indicate nelle sottovoci 2.212, 2.213 risultassero inferiori per le caratteristiche strutturali dell’edificio o per i connessi impedimenti tecnico - giuridici.

 

AVVERTENZA

Quando le " voci " relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con un’altra sottovoce di grado superiore.

(2) obbligatorio per alberghi con 2 stelle

(3) obbligatorio per alberghi con 3 stell

(4) obbligatorio per alberghi con 4 stelle 1 - Prestazione di servizi - tab. " B "

1.01 - Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni

1.011 - assicurati 16/ 24 ore (4) punti 6

1.012 - assicurati 14/ 24 ore (3) punti 3

1.013 - assicurati 12/ 24 ore (2) punti 1

1.02 - Servizio custodia valori

1.021 - in cassaforte della residenza turistico alberghiera (4) punti 1

1.022 - in cassaforte della residenza turistico alberghiera e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30 percento delle unità abitative punti 2

1.03 - Servizio di notte

1.031 - portiere di notte (4) punti 10

1.032 - addetto disponibile a chiamata (2) (3) punti 1

1.04 - Trasporto interno dei bagagli

1.041 - a cura del personale punti 6

1.042 - a mezzo carrello a disposizione della clientela punti 3

1.05 - Servizio di automobile

1.051 - vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli, gratuito punti 5

1.052 - come sopra, a pagamento punti 3

1.06 - Servizio di 1a colazione

1.061 - in sala apposita punti 3

1.062 - in sale comuni destinate anche ad altri usi punti 2

1.063 - per servizio reso anche nelle unità abitative punti 5

1.07 - Servizio di bar nei locali comuni

1.071 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti 3

1.072 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto (4) punti 2

1.073 - assicurato per periodi inferiori a

12/ 24 ore (3) punti 1

1.08 - Servizio di bar nelle unità abitative

1.081 - 100 percento delle unità abitative con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto (4) punti 10

1.082 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti 7

1.083 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti 5

1.084 - distributori automatici ai piani - almeno 1 per piano punti 2

1.09 - Divise per il personale (4) punti 5

1.10 - Lingue estere correntemente parlate

1.101 - dal gestore o direttore: 3 lingue punti 3 2 lingue (4) punti 2 1 lingua (2) (3) punti 1

1.102 - dai capi servizio: 4 o più lingue punti 4 3 lingue punti 3 2 lingue punti 2 1 lingua (4) punti 1

1.11 - Servizio di centralino telefonico

1.111 - assicurato da addetto 24/ 24 ore punti 5

1.112 - assicurato da addetto 16/ 24 ore punti 3

1.113 - assicurato da addetto 12/ 24 ore (2) (3) (4) punti

1 1.114 - per conoscenza di almeno 2 lingue estere da parte dell’addetto - aggiungere punti 2

1.115 - come sopra, 1 lingua - aggiungere punti 1

1.12 - Cambio biancheria

1.121 - lenzuola e federe: tutti i giorni punti 8 almeno 3 volte alla settimana (4) punti 4 almeno 2 volte alla settimana (3) punti 2 almeno 1 volta alla settimana (2) punti 1

1.122 - asciugamani nelle unità abitative: tutti i giorni (4) punti 4 almeno 3 volte alla settimana (3) punti 2 almeno 2 volte alla settimana (2) punti 1

1.13 - Accessori dei locali privati saponetta (2) (3) (4) punti 1 asciugatoi da bagno di almeno 100 x 50 cm. (2) (3) (4) punti 1 asciugatoi da bidet (2) (3) (4) punti 1 sacchetti igienici (2) (3) (4) punti 1 sgabello (2) (3) (4) punti 1 cestino rifiuti (2) (3) (4) punti 1

1.14 - Accessori nelle unità abitative necessario per cucito punti 1 documentazione sulla residenza turistico - alberghiera punti 1 necessario per scrivere punti 1

1.15 - Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

1.151 - resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 punti 8

1.152 - resa entro le 24 ore nei giorni lavorativi (4) punti 4

1.16 - Pulizia calzature

1.161 - a cura del personale punti 4

1.162 - macchine automatiche ad uso gratuito punti 2

1.17 - Pulizia nelle unità abitative

1.171 - una volta al giorno, con riassetto pomeridiano punti 2

1.172 - una volta al giorno (2) (3) (4) punti 1

2 - Dotazioni, impianti e attrezzature - Tab. " B "

2.01 - Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative (2) (3) (4) punti 1

2.02 - Locali - bagno privati (completi) (a)

2.021 - in tutte le unità abitative (2) (3) (4) punti 5

2.022 - in tutte le unità abitative con antibagno dotato di lavabo punti 8

2.03 - Dotazione ulteriore dei locali - bagno privati

2.031 - secondo lavabo in almeno il 75 percento delle unità abitative punti 10

2.032 - come sopra, in almeno il 50 percento delle unità abitative punti 6

2.04 - Locali - bagno comuni completi (a) uno per piano punti 1

2.05 - Servizi igienici comuni aggiuntivi

2.051 - per ogni bagno in più punti 2

2.052 - per ogni gabinetto con lavabo punti 1

2.06 - Dispositivo di chiamata in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti 1

2.07 - Riscaldamento (b)

2.071 - in tutta la residenza turistico - alberghiera (2) (3) (4) punti 5

2.08 - Aria condizionata

2.081 - in tutto l’esercizio e disattivabile al cliente od a sua richiesta nelle unità abitative punti 5

2.082 - nei locali comuni e disattivabile dal cliente od a sua richiesta in almeno il 50 percento delle unità abitative punti 3

2.083 - nei locali comuni punti 1

2.09 - Ascensore di servizio o montacarichi (c) punti 3

2.10 - Ascensore per i clienti (c)

2.101 - qualunque sia il numero dei piani punti 5

2.102 - per gli alberghi con locali oltre il primo piano (escluso il pianterreno) (4) punti 3

2.103 - per gli alberghi con locali oltre i primi 2 piani (escluso il pianterreno) (2) (3) punti 3

2.11 - Composizione delle unità abitative

2.111 - 100 percento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento punti 10

2.112 - almeno il 50 percento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (4) punti 6

2.113 - 100 percento monolocali attrezzati per cucina-soggiorno e per pernottamento (3) punti 3

2.114 - 100 percento monolocali attrezzati per cucina e pernottamento (2) punti 1

2.12 - Sistemazione delle unità abitative

2.121 - attrezzatura idonea alla conservazione, alla preparazione ed alla consumazione degli alimenti nonché dotazione prevista per le camere degli alberghi a 4 stelle (3) (4) punti 3

2.122 - come sopra, a 2 stelle (2) punti 1

2.13 - Salotto permanente in vano separato in più del 3 percento delle unità abitative punti 3

2.14 - Televisione

2.141 - a colori in tutte le unità abitative punti 6

2.142 - in bianco e nero in tutte le unità abitative (3) (4) punti 4

2.143 - in bianco e nero nel 50 percento delle unità abitative (2) punti 2

2.144 - ad uso comune punti 1

2.15 - Radio e filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma

2.121 - nel 100 percento delle unità abitative (4) punti 4

2.122 - almeno nel 50 percento delle unità abitative punti 1

2.16 - Chiamata del personale

2.161 - chiamata telefonica diretta punti 4

2.162 - chiamata attraverso centralino (3) (4) punti

2 2.163 - chiamata con campanello (2) punti 1

2.17 - Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta

2.181 - nel 100 percento punti 8

2.182 - almeno nel 70 percento punti 4

2.183 - almeno nel 50 percento punti 2

2.18 - Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta

2.181 - nel 100 percento punti 8

2.182 - almeno nel 70 percento punti 4

2.183 - almeno nel 50 percento punti 2

2.19 - Linee telefoniche esterne

2.191 - una linea telefonica con apparecchio per uso comune (2) (3) (4) punti 1

2.192 - per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee) punti 1

2.20 - Telex punti 8

2.21 - Sale comuni (d)

2.211 - una sala per uso comune (2) punti 1

2.212 - di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante) non inferiore mq 1,5 per ognuno dei primi 0 posti letto, mq 1,0 per ognuno egli ulteriori posti letto fino al 50+, mq 0,5 per ogni posto letto oltre il 50+ (3) punti 2

2.213 - come 2.212, maggiorata del 10 percento (4) punti 3

2.214 - come 2.212, maggiorata del 20 percento punti 4

2.215 - come 2.212, maggiorata del 30 percento punti 5

2.216 - come 2.212, maggiorata del 40 percento punti 7

2.217 - come 2.212, maggiorata del 50 percento punti 9

2.218 - come 2.212, maggiorata dell’80 percento punti 12

2.219 - come 2.212, maggiorata del 100 percento punti 15

2.22 - Ristorante punti 5

2.23 - Banco bar

2.231 - posto in locale separato (ognuno) punti 10

2.232 - posto in locale comune punti 5

2.233 - esterno, ma con accesso diretto dalla residenza turistico - alberghiera punti 4

2.24 - Sala lettura separata punti 3

2.25 - Sala TV separata punti 3

2.26 - Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30 percento delle unità abitative) punti 2

2.27 - Impianti sportivo - ricreativi

2.271 - piscina coperta (ognuna) punti 10

2.272 - piscina scoperta (ognuna) punti 5

2.273 - campo da golf punti 6

2.274 - campo da tennis (ognuno) punti 3

2.275 - per altri impianti (minigolf, bocce, ecc.) ognuno punti 2

2.28 - Sauna privata punti 2

2.29 - Sala giochi per bambini, separata

2.291 - di superficie superiore a mq 30 punti 3

2.292 di superficie da 25 a 30 mq punti

2 2.293 - se con assistente - aggiungere punti 3

2.30 - Ingresso protetto da portico o pensilina punti 3

2.31 - Ingresso separato per i bagagli punti 3

2.32 - Locali di servizio (offices) ai piani punti 3

2.33 - Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75 x 130 con porte automatiche, locali con porte di almeno 75 cm. di larghezza) punti 5 3 - Ubicazione e aspetto - Tab. " B "

3.01 - Accessi e comunicazioni

3.011 - con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.) ottimi punti 3 normali punti 2

2.012 - con vetture private ottimi punti 3 normali punti 2

3.02 - Collocazione nella località

3.021 - eccezionale (vista, centralità, parco) punti 6

3.022 - ottima punti 4

3.023 - buona punti 2

3.03 - Qualità dell’arredamento, comodità, spaziosità e silenziosità delle unità abitative e dei locali comuni 3.031 - signorile punti 8

3.032 - di pregio punti 4

3.033 - decoroso punti 2

3.034 - semplice punti 1

3.04 - Aspetto esterno

3.041 - ottimo punti 3

3.042 - buono punti 2

3.043 - discreto punti 1

3.05 - Area di pertinenza delle residenze turistico alberghiere a disposizione della clientela parchi - giardini - dehors)

3.051 - almeno 100 mq per unità abitativa punti 12

3.052 - almeno 50 mq per unità abitativa punti 8

3.053 - almeno 25 mq per unità abitativa punti 5

3.054 - almeno 5 mq per unità abitativa punti 2

3.06 - Posti di parcheggio gratuiti nella residenza turistico - alberghiera o nelle immediate adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle unità abitative

3.061 - almeno il 100 percento punti 8

3.062 - almeno l’80 percento punti 6

3.063 - almeno il 60 percento punti 4

3.064 - almeno il 30 percento punti 2

3.07 - Posti auto in autorimessa della residenza turistico - alberghiera, in percentuale del numero delle unità abitative

3.071 - almeno il 100 percento punti 10

3.072 - almeno l’80 percento punti 8

3.073 - almeno il 60 percento punti 6

3.074 - almeno il 40 percento punti 4

NB I punteggi di cui alle voci 3.06 e 3.07, per le località senza accesso stradale, sono forfettariamente sostituiti da:

5 punti per aspiranti a 4 stelle

3 punti per aspiranti a 2 o 3 stelle

 

 

 

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