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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 10/04/1997, n. 12
L. R. Valle D'Aosta 10/04/1997, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 31/05/2005, n. 12
- L.R. 20/01/2005, n. 1
- L.R. 22/03/2000, n. 8
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Classificazione e destinazione dei beni)1. I beni della Regione si suddividono in: a) beni demaniali; b) beni patrimoniali indisponibili; c) beni patrimoniali disponibili. 2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili. |
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Art. 3 - (Generalità sulla tenuta degli inventari)1. L'inventario generale dei beni della Regione è tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'art. 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili. |
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Art. 4 - (Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari)1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a di |
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CAPO II - REGIME DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE |
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Art. 5 - (Inventario)1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assen |
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Art. 6 - (Utilizzo dei beni)1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. 2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione. 3. La concessione è assentita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, salvo quanto stabilito al comma 4. L’atto di concessione deve indicare: a) l'uso per il quale la concessione è disposta; b) la d |
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Art. 7 - (Autotutela)1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente |
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CAPO III - GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE |
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Art. 8 - (Inventario)1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile consiste in uno stato descrit |
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Art. 9 - (Acquisti)1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che essa intende effettuare, in relazione alle esigenze di intervento delle strutture dell'Amministrazione regionale; il programma conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo programma. N19 |
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Art. 10 - (Affitto, locazione, comodato)1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla Giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. La Giunta regionale individua i casi in cui il bene è ceduto in godimento con provvedimento |
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Art. 11 - (Alloggi di servizio)1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l |
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Art. 12 - (Gestione)1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente |
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Art. 13 - (Valorizzazione o dismissione dei beni)1 La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali essa, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la valorizzazione o la dismissione; l’elenco, allegato al bilancio di previsione, conserva validità ed efficacia sino a quando non sia approvato un nuovo elenco. N2 2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito. |
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Art. 14 - (Modalità e procedura)1. L'asta pubblica si svolge con le modalità indicate nell'allegato A. |
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Art. 15 - (Permute)1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando ciò venga ritenuto più conveniente per l'Amministrazione in relazione al |
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Art. 16 - (Costituzione di diritti reali)1. La Giunta regionale può costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprietà della Regione quando ciò non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire c |
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Art. 17 - (Donazioni e altre liberalità)1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, le |
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Art. 18 - (Valutazione)1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto da |
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CAPO IV - BENI MOBILI E STRUMENTALI |
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Art. 19 - (Classificazione)1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue: a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchin |
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Art. 20 - (Programmazione degli acquisti)1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizion |
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Art. 21 - (Acquisti)1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilità, nonché la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo |
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Art. 22 - (Inventario)1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve con |
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Art. 23 - (Valore dei beni inventariati)1. Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente: |
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Art. 24 - (Consegnatari)1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organi |
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Art. 25 - (Comodato)1. I beni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comod |
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Art. 26 - (Cessione dei beni non più utilizzabili)1. I beni mobili riconosciuti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso con provvedi |
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Art. 27 - (Cessione a titolo oneroso)1. La cessione a titolo oneroso può essere disposta a favore di: |
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Art. 28 - (Cessione gratuita)1. La cessione gratuita è disposta prioritariamente a favore di enti pubblici regionali, fondazioni, associazi |
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Art. 29 - (Eliminazione di beni dall'inventario)1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di forza maggiore, reso i |
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Art. 29-bis - (Donazioni) |
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CAPO V - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE |
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Art. 30 - (Inventario)1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere: a) i dati identificativi delle società partecipate; |
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Art. 31 - (Acquisizione di partecipazioni)1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie. |
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Art. 32 - (Acquisizioni dirette)1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale |
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Art. 34 - (Modalità)1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione |
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Art. 35 - (Condizioni)1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi st |
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Art. 36 - (Previsioni statutarie)1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione |
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Art. 37 - (Gestione)1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze. |
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Art. 38 - (Cessioni)1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione. |
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Art. 39 - (Modalità di cessione)1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della l.r. 16/1982, viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico per |
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Art. 40 - (Offerte pubbliche di vendita)1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti |
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Art. 41 - (Trattative dirette)1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e dev |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 41-ter - (Rinvio) |
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Art. 43 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statu |
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Allegato - Omissis
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