L. R. Valle D'Aosta 16/07/2024, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 16/07/2024, n. 11

Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.
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CAPO I - Principi generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione in materia di servizi e politiche attive del lavoro e di formazione professionale, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro).

2. La Regione riconosce la persona quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendone la crescita culturale e professionale, sulla base delle seguenti finalit

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Art. 2 - Politiche regionali del lavoro

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si impegna, in particolare, a:

a) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini, prevedendo standard minimi di servizi e un adeguato tasso di copertura territoriale dei servizi per il lavoro cui accedere gratuitamente;

b) garantire la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici e prevedere misure specifich

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Art. 3 - Pari opportunità e conciliazione dei tempi di lavoro e cura

1. La Regione promuove l'uguaglianza di genere e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi pe

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CAPO II - Atti di programmazione
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Art. 4 - Piano triennale

1. La Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e di sviluppo dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale indica:

a) gli obiettivi, le priorità e gli interventi;

b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi di attuazione degli interventi;

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Art. 5 - Programma annuale

1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta il Programma

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Art. 6 - Consiglio per le politiche del lavoro

1. Il Consiglio per le politiche del lavoro, già istituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), si configura quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.

2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale in merito alle tematiche di propria competenza;

b) formula proposte alla Giunta regionale relativamente alla risoluzione di problematiche del mercato del lavoro, dell'occupazione, della formazione professionale, in relazione alle politiche di sviluppo economico e s

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Art. 7 - Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro

1. La Giunta regionale, al fine di coadiuvare il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 nell'attività di valutazione di efficacia

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CAPO III - Servizi per il lavoro
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Art. 8 - Sistema regionale di servizi per il lavoro

1. La Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell'occupazione, promuovendo il passaggio da un sistema di politiche assistenziali a un sistema di politiche di attivazione al lavoro.

2. I centri per l'impiego costituiscono la porta di accesso alle politiche del lavoro, sono il perno della rete dei servizi territoriali per il lavoro e il punto di riferimento per il cittadino per le politiche di welfare connesse all'inserimento lavorativo, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali, e facilitano l'incontro tra do

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Art. 9 - Compiti della Regione e livelli essenziali delle prestazioni

1. La Regione esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro e della formazione e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

2. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per l'occupazione definita nel Piano triennale, nell'assicurare, su tutto il territorio regionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, così come individuati dal

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Art. 10 - Rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, valorizza la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro, costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni a essi attribuite dalla normativa vigente:

a) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, che garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 9 attraverso i Centri per l'impiego e i servizi trasversali;

b) gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

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Art. 11 - Osservazione del mercato del lavoro

1. Allo scopo di fornire un supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi di politiche del lavoro e di formazione professionale, la struttura

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Art. 12 - Sistema informativo lavoro

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

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Art. 13 - Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilita

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), le misure funzionali al rafforzamento del collocamento mirato, ivi compresi gli interventi e gli investimenti necessari al pieno raggiungimento degli stessi, anche di competenza degli enti strumentali della Regione, sono finanziati attraverso il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, di seguito denominato Fondo, già

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Art. 14 - Progetti di utilità pubblica

1. Le misure di politica attiva che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa

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Art. 15 - Sicurezza sul lavoro

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la sicurezza sul lavoro e il miglioramen

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Art. 16 - Lavoro di qualità e responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalit

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Art. 17 - Promozione dell'auto impiego e del lavoro autonomo

1. La Regione promuove l'autoimpiego e il lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività di impresa, nell'ambito della programmazione regionale ed eurounitaria quali strumenti di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro e il reimpiego, anche ai sensi dell'

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CAPO IV - Disposizioni in materia di formazione professionale
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Art. 18 - Sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema della formazione professionale garantisce sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale e di favorire lo sviluppo socio-economico e l'innovazione del territorio.

2. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea e, ai sensi della normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.

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Art. 19 - Compiti della struttura regionale competente in materia di formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale:

a) programma e attua, anche nell'ambito delle politiche e dei programmi statali ed eurounitari, l'offerta regionale di formazione professionale, esclusi gli interventi formativi contemplati:

1) dall'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

2) dagli

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Art. 20 - Apprendimento in alternanza e sistema duale

1. La Regione promuove il raccordo tra la formazione e il lavoro, valorizzando il ruolo delle imprese nei percorsi formativi attraverso, in particolare, l'attivazione di tirocini curricolari, extracurricolari e di contratti di apprendistato nelle tipologie previste dal

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Art. 21 - Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo della formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), nonché al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, anche nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'

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Art. 22 - Studenti a rischio di abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. Al fine dell'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e della prevenzione dell'abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo d

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Art. 23 - Formazione per l'inserimento o il reinserimento lavorativo

1. La formazione professionale finalizzata ad acquisire, aggiornare e qualificare le competenze per favorire l'ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro si rivolge in particolare a:

a) soggetti inoccupati o disoccupati;

b) s

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Art. 24 - Formazione superiore

1. La Regione orienta la programmazione di istruzione e formazione superiore alla promozione e qualificazione di figure professionali in settori partic

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Art. 25 - Formazione continua e per i rapporti di apprendistato

1. La formazione continua, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi, è volta:

a) all'innalzamento della professionalità delle risorse umane, attraverso l'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze;

b) a

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Art. 26 - Formazione permanente

1. La Regione promuove l'apprendimento delle persone lungo tutto l'arco della vita, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze connesse all'occupabilità e alla cittadina

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Art. 27 - Formazione per persone con disabilita o in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale

1. La formazione professionale per persone con disabilità mira al raggiungimento delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

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Art. 28 - Attuazione delle iniziative formative

1. L'offerta formativa pubblica regionale è realizzata tramite percorsi formativi programmati e organizzati dalla Regione, anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto dalla normativa statale o regionale vigenti, e finanziati a valere su risorse regionali, statali o eurounitarie, specificatamente destinate allo scopo.

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Art. 29 - Qualità e sviluppo del sistema di formazione professionale

1. La Regione promuove il rafforzamento e la qualificazione del sistema della formazione professionale mediante interventi a favore degli organismi di formazione accred

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Art. 30 - Certificazione delle competenze e crediti/ormativi

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento di politica attiva del lavoro che promuove l'app

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CAPO V - Disposizioni finali
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Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi del capo II della

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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21

1. L'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 (Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni s

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Art. 33 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio politiche del lavoro, presenta al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare comp

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Art. 34 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la L.R. 7/2003;

b) la legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4;

d)

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Art. 35 - Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2024/2026, in euro 19.240.248,49 annualmente così suddiviso:

a) per l'anno 2024 euro 3.475.387,64;

b) per l'anno 2025 euro 8.342.385,91;

c) per l'anno 2026 euro 7.422.474,94.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 120.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 40.000;

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