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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 06/07/1984, n. 33
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- L.R. 01/06/2010, n. 16
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Art. 1. - Attività ricettiva1. È attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. |
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Art. 2. - Aziende alberghiere1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile. 2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. "In tal |
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Art. 3. - Classificazione delle aziende alberghiere1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle p |
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Art. 3-bis - Dichiarazione di inizio attività1. Chiunque intenda gestire un’azienda alberghiera di cui all’articolo 2 presenta allo sportello unico competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti |
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Art. 3-ter - Adempimenti dello sportello unico |
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Art. 3-quater - Cessazione e sospensione dell’attività1. L’esercizio di un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 12, la cessazione dell’attività medesima con provvedimento dello sportello uni |
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Art. 4. - Tipologie e definizioni1. Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10 percento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornime |
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Art. 4-bis - Definizioni e tipologie di camere1. Negli alberghi e negli alberghi dif |
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Art. 6. - Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12. N24 1-bis. Nella junior suite, come definita dall'articolo 4-bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 percento perle aziend |
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Art. 7. - Dipendenze |
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Art. 7-bis - Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere1. La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni: N29 a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le |
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Art. 8. - Durata della classifica1. La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza primo dicembre 1984. 2. Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione. |
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Art. 9. - Modalità della classificazione1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con “provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”. N5 2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'ese |
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Art. 9-bis - Denunce obbligatorie |
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Art. 9-ter - Comunicazione dei prezzi1. Il titolare dell’attività ricettiva alberghiera comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive i prezzi minimi |
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Art. 10. - Ricorsi avverso la classificazione |
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Art. 11. - Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate |
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Art. 12. - Sanzioni amministrative1. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione. 2. Chiunque gestisca un’azienda alberghiera in violazione dell’articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000. 3. La violazione di quanto disposto dall’articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell’azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l’asse |
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Art. 13. - Vigilanza |
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Art. 14. - Norme transitorie e finali1. Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
TABELLA DI CORRISPONDENZA ------------------------------------------------------------------ |
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Art. 15. - Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il gi |
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Allegato - Quadro di classificazione delle aziende alberghiere atto allegatoNel presente quadro è indicato il punteggio minimo previsto per i singoli livelli di classificazione. Per l’assegnazione ad un determinato livello l’azienda alberghiera deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligatori per quel livello. Costituisce requisito obbligatorio, anche se non determina punteggio, una capacità ricettiva non inferiore a sette camere.
TABELLA RISTRUTTURATA Livello di classificazione 5 stelle (*****): punteggio minimo da conseguire per alberghi 240, per residenze turistico - alberghiere non previsto; / Livello di classificazione 4 stelle (****): punteggio minimo da conseguire per alberghi 187, per residenze turistico - alberghiere 130; / Livello di classificazione 3 stelle (***): punteggio minimo da conseguire per alberghi 128, per residenze turistico - alberghiere 65; / Livello di classificazione 2 stelle (**): punteggio minimo da conseguire per alberghi 80, residenze turistico - alberghiere 45; / Livello di classificazione 1 stella (*): punteggio minimo da conseguire per alberghi 30, per residenze turistico - alberghiere non previsto. Per la valutazione dei singoli requisiti e per l’individuazione di quelli obbligatori si fa riferimento alle allegate tabelle " A " (alberghi) e " B " (residenze turistico - alberghiere).
TABELLA "A" Requisiti obbligatori e fungibili degli alberghi con relativi punteggi e indicazione dei requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione. (Le note e le avvertenze relative alla Tabella A sono comprese negli articoli da 1 a 9)
ATTO ALLEGATO a) I servizi di ricevimento o di portineria (voci 1.011 e 1.012) devono essere assicurati con la presenza di una persona addetta esclusivamente a tali servizi. I servizi (voce 1.013) devono essere assicurati da una persona che può svolgere anche altre mansioni (titolari, ecc.) b) Il locale - bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata od impianto analogamente valido, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio, presa di corrente, acqua calda e fredda, asciugamano, carta igienica e riserva. La dotazione del bidet non è obbligatoria per i locali bagni già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie del locale. c) Il riscaldamento (voce 2.08) è obbligatorio in tutto l’esercizio. Si deroga dall’obbligo del riscaldamento per gli esercizi alberghieri già esistenti, con la sola apertura estiva, ai quali viene attribuito un livello di classificazione contrassegnato con 1 o 2 stelle. Agli esercizi alberghieri esistenti con apertura estesa alla stagione invernale, dotati di impianto di riscaldamento comprendente i locali comuni e parte delle camere, sarà consentito esclusivamente l’uso della parte riscaldata. d) L’aria condizionata (voce 2.09) non è obbligatoria per gli alberghi a 5 stelle qualora siano situati in zone montane ad altitudini superiori a 1000 m. slm Nel caso è fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile. Si deroga dall’obbligo dell’aria condizionata (voce 2.09) per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge. e) Per gli alberghi esistenti l’obbligo del montacarichi e dell’ascensore (voci 2.10 e 2.11) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile, fatta salva l’attribuzione del punteggio corrispondente al livello di classificazione ottenibile. f) La sala ad uso comune (voce 2.22) deve essere ad uso esclusivo delle persone alloggiate. g) La dotazione di cui alla voce 2.27 è obbligatoria per gli alberghi a 4 stelle quando non posseggano il requisito di cui alle voci 2.151 e 2.152.
AVVERTENZA Quando le " voci " relative ai requisiti obbligatori sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligatoria per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con un’altra sottovoce di livello superiore. (1) Obbligatorio per alberghi con 1 stella (2) Obbligatorio per alberghi con 2 stelle (3) Obbligatorio per alberghi con 3 stelle (4) Obbligatorio per alberghi con 4 stelle (5) Obbligatorio per alberghi con 5 stelle 1 - Prestazione di servizi - Tab. " A " 1.01 - Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni (a) 1.011 - assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) punti 12 1.012 - assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente (4) punti 6 1.013 - assicurati con 12/ 24 ore da un addetto (1) (2) (3) punti 1 1.02 - Servizio custodia valori 1.021 - in cassaforte dell’albergo (4) (5) punti 1 1.022 - in cassaforte dell’albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30 percento delle camere punti 2 1.03 - Servizio di notte (4) (5) punti 10 1.032 - addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) punti 1 1.04 - Trasporto interno dei bagagli 1.041 - a cura del personale (3) (4) (5) punti 6 1.042 - a mezzo carrello a disposizione della clientela punti 3 1.05 - Servizio di automobile 1.051 - vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli, gratuito punti 5 1.052 - come sopra - a pagamento punti 3 1.06 - Servizio di 1a colazione 1.061 - in sala apposita (5) punti 3 1.062 - in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4) punti 2 1.063 - servizio reso anche nelle camere (3) (4) (5) punti 5 1.07 - Servizio di bar nei locali comuni 1.071 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) punti 7 1.072 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto (3) punti 5 1.073 - assicurato 12/ 24 ore (2) punti 3 1.074 - assicurato per periodi inferiori alle 12/ 24 ore punti 1 1.08 - Servizio di bar nelle camere 1.081 - 100 percento delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti 10 1.082 - assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti 7 1.083 - assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti 5 1.084 - distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano) punti 2 1.09 - Divise per il personale (4) (5) punti 6 1.10 - Lingue estere correntemente parlate 1.101 - dal gestore o direttore: 3 lingue (5) punti 3 2 lingue (4) punti 2 1 lingua (2) (3) punti 1 1.102 - dai capi servizio: 4 o più lingue punti 4 3 lingue punti 3 2 lingue (5) punti 2 1 lingua (4) punti 1 1.11 - Servizio di centralino telefonico 1.111 - assicurato da addetto 24/ 24 ore punti 8 1.112 - assicurato da addetto 16/ 24 ore (5) punti 6 1.113 - assicurato da addetto 12/ 24 ore (3) (4) punti 4 1.114 - conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell’addetto - aggiungere punti 2 1.115 - conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell’addetto - aggiungere punti 1 (4) |
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