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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 22/12/2021, n. 37
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L. R. Valle D'Aosta 22/12/2021, n. 37
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 26
- L.R. 30/05/2022, n. 7
- L.R. 28/04/2022, n. 3
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CAPO I - Disposizioni in materia di sviluppo economico |
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Art. 1 - Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 201. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel |
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CAPO II - Disposizioni in materia di tributi regionali |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Esenzione IRAP per il Terzo settore1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione |
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CAPO III - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 6 - Omissis
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CAPO IV - Disposizioni in materia di agricoltura e risorse naturali |
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Art. 7 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 641. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 201. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è inserita la seguente: "e-bis) elenco delle particelle risultanti di proprietà di persone irreperibili, sconosciute o decedute senza eredi, con l'indicazione dell'importo presunto da corrispondere a titolo di indennizzo in caso di avvio, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e della legge regio |
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CAPO V - Disposizioni in materia di vincoli espropriativi |
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Art. 10 - Apposizione di vincoli espropriativi nell'ambito di opere ammesse dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico. Modificazione alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 111. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e della |
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CAPO VI - CAPO VII Omissis
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di tutela delle acque |
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Art. 14 - Disposizioni in materia di acque reflue urbane. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 591. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 198 |
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Art. 15 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 |
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CAPO IX - Altre disposizioni |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Disposizioni in materia di sport invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 31. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regiona |
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Art. 18 - Disposizioni in materia di rifugi alpini. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 41. Il titolo della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 21, e alla legge regionale 29 maggio 1996, n. |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 51. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2 |
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CAPO X - Disposizioni finali |
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Art. 21 - Clausola di invarianza finanziaria1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le |
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Art. 22 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osserva |
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