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L. R. Toscana 03/03/2015, n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento de

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l’esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l’obiettivo di per

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Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell’entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell’allegato A:

a) le funzioni in materia di agricoltura;

b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;

c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;

d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) N4

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell’aria;

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Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all’articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di

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Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

N66

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:

a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;

b) N67

c) le funzioni in materia di forestazione.

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Art. 5 - Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l’attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l’attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.

2. È istituita la Confere

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Capo II - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione
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Art. 6 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché o

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Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede “mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,”N3 tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. “Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.”N10 Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all’esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

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Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

1. Dopo l’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell’ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all’articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014.N12

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all’organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere

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Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.N12

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui “all’articolo 10, comma 16” N1. L’accordo di cui all’articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. N14

2 bis. In deroga all’articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale. N2

2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.N6

3. “Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7”N3, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale “da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6”N3. Per la copertura di detta spesa sono N15utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti

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Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante “accordi organizzativi, formalizzati” N3 ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. N57

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario. “Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.” N41 Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. “Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell’ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).” N22

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all’entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all’attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia “Marittimo” anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, p

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Art. 10 bis - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici

N25

1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, “comma 13”N31.

2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.

3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione “decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5”N32. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo s

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Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all’articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all’articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell

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Art. 11 bis - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti

N25

1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:

a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione europea;

c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all’esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all’individuazione delle modalità operative;

d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6 bi

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Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall’ultima comunicazione effettuata dall’unione di comuni a norma dell’articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. “In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione

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Art. 12 bis - Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino

N43

1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 1, comma 1, della

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Capo III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni

N17

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Art. 13 - Disposizioni generali

N7

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” N21. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla

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Art. 14 - Esercizio associato

N7

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici

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Capo IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell’art

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Art. 16 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l’altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.”.

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Art. 17 - Abrogazione dell’articolo 23 della l.r. 68/2011
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo stat

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Art. 19 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 25

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Art. 20 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell’articolo

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Art. 21 - Modifiche all’articolo 45 della l.r.68/2011

1. Al comma 4 dell’art

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Art. 22 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011

1. I commi 7 e 9 dell’

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Art. 23 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 le parole: “compreso in una stessa provincia o città metropolitana” sono soppresse, e le parole “alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “come risultante dai dati ufficiali dell’I

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Art. 24 - Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane,” sono inserite le seguenti: “come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’

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Art. 25 - Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

“Art. 56 - Disposizioni speciali di settore

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Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

1. Il capo V del titolo III della

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Art. 27 - Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011, le parole: “dell’elezione degli organi del comune” sono sostituite con le seguenti: “di istituzione del nuovo comune”.

2. Dopo il comma 4 dell�

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Art. 28 - Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto s

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Art. 29 - Modifiche all’articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’art

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Art. 30 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’art

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Art. 31 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell’

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Art. 32 - Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L’esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è

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Art. 33 - Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “lettera c),” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

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Art. 34 - Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7 dell’art

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Art. 35 - Modifiche all’articolo 99 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’art

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Art. 36 - Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie”.

2. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

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Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

1. L’allegato A alla l.r.

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Capo V - Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014,
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Art. 38 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della

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Art. 39 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 67/2003

N65

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Art. 41 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell’art

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Art. 42 - Inserimento dell’articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 88 della l.r

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Art. 43 - Inserimento dell’articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l’articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

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Capo VI - Norme transitorie e finali
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Art. 44 - Norma transitoria

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano a

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Art. 44 bis - Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019

N59

1. Al fine di consentire alle province e alla Città metropolitana di Firenze di provvedere all’autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all’articolo 215, comma 3, e all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della

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Art. 45 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale

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Allegato A

N18

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:

 

A) Agricoltura

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

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Allegato B

N18

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:

A) TURISMO

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Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato D bis

N19

Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

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