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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 25/11/2019, n. 70
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L. R. Toscana 25/11/2019, n. 70
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto; Vista legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della |
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CAPO I - Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane |
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Art. 1 - Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/20151. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni: a) coordinamento dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articol |
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Art. 2 - Informatizzazione delle procedure per il controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/19941. Al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestività degli interventi di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994: a) l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) predispone una procedura informatizzata |
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Art. 3 - Contenimento degli ungulati in ambito urbano1. Il sindaco del comune, in presenza di ungulati in ambito urbano che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, richiede alla Regione l’attivazione di interventi di contenimento, indicando l’area, costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe, in cui viene richiesto l’intervento, i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati. |
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CAPO II - Ridefinizione dei rapporti con le province e la Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 |
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Art. 4 - Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/19941. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l |
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Art. 6 - Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/19941. Al comma 4 dell’a |
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CAPO III - Disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 |
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Art. 9 - Disposizioni transitorie in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 3/19941. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente: |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 10 - Norma transitoria1. Per l’anno 2019 i contributi di cui all’articolo 1, comma 3, ed all’articolo 2, comma 2, sono riparti |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. Relativamente all’anno 2019, per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 2, le risorse di cui alle convenzioni disciplinate dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 22/2015, sono integrate fino all’importo massimo di euro 1.400.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo: Anno 2019 |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Region |
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