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Deliberaz. G.R. Toscana 29/12/2015, n. 1341

Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 26/03/2018, n. 304
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Premesso che con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.) la Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di tutela ambientale tra cui quelle “in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico;

Visto il RD n. 523 del 25/07/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il RD n. 1775 dell’11/12/1933 n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

Visto il RD 9/12/1937 n 2669 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. .80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Dato atto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della suddetta l.r. 22/2015 la Giunta regionale, ove occorra, può provvedere a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita;

Considerato che, a seguito del riordino delle funzioni esercitate dalle provinc

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Allegato A - Servizio di vigilanza, servizio di piena e servizio di pronto intervento idraulico

A) SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni, fermo restando quanto disciplinato dal R.D. n. 2669/1937, disciplinano le attività relative al servizio di vigilanza ed al servizio di guardia per la tutela delle opere idrauliche di seconda categoria presenti sul territorio regionale, e definiscono le attività del servizio di piena sulle opere idrauliche di seconda categoria e di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi della l.r. 79/2012 con Delibera C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 e aggiornato con D.C.R. n. 9 del 13/02/2015, da applicarsi conseguentemente al passaggio di competenze di cui alla l.r.22/2015 e alla l.r.70/2015 nonché alla l.r.80/2015 in materia difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri, nelle more dell'emanazione dei regolamenti in materia previsti dalla legge medesima.

2. Il servizio di vigilanza ed il servizio di guardia sono attivati sui settori di vigilanza e di guardia individuati dal dirigente del settore territorialmente competente ai sensi della normativa nazionale vigente.

3. Ai sensi del R.D.2669/1937, il servizio di piena è attivato sulle opere idrauliche classificate in seconda categoria e il pronto intervento idraulico, secondo quanto disposto dal R.D. 523/1904, è attivato su tutto il reticolo idrografico di cui alla D.C.R n. 57 del 11/06/2013 e D.C.R. n. 9 del 13/02/2015. Il Dirigente dell’ufficio regionale territorialmente competente in caso di situazioni di criticità da cui possano verificarsi situazioni di rischio elevato o molto elevato per l’incolumità pubblica può, previa valutazione, estendere il servizio di piena e di pronto intervento idraulico ad opere di terza categoria.

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Allegato B - Polizia idraulica

A) ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le funzioni di polizia idraulica sono e esercitate dalla Regione ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, delle disposizioni del d.lgs. 152/06, in particolare all’articolo 115, nonché dalla l.r.80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri".

2. Per polizia idraulica si intendono le attività e le funzioni di controllo poste in capo all’autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze. La Regione provvede alla gestione delle aree del demanio idrico garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.

La polizia idraulica si esplica, in particolare, mediante:

a) la vigilanza;

b) l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;

c) il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione delle aree del demanio idrico e delle relative pertinenze;

d) il rilascio di autorizzazioni e omologazioni di nuove opere idrauliche o di modifiche ad opere idrauliche esistenti.

3. Tutte le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, e si esercitano su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell’art.22 c.2 lett. e) della l.r. 79/2012.


B) OMOLOGAZIONE E AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

1. CONTESTO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano i procedimenti di omologazione e autorizzazione idraulica sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti ai sensi del R.D. n. 523/1904, in particolare gli art. 57, 93 e 95 e della l.r.80/2015.

Tali procedimenti sono di competenza del settore regionale territorialmente competente, di seguito denominato settore.


2. PROCEDURA RELATIVA ALL’OMOLOGAZIONE E ALL’AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

1. L’istanza di omologazione e autorizzazione idraulica è presentata in doppio originale di cui una in bollo al settore nel cui territorio di riferimento sono ubicate le opere e deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) individuazione del corpo idrico interessato dalle opere.

2. All’istanza è allegata, in particolare, la seguente documentazione, in formato digitale, relativa al progetto definitivo delle opere:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche (relazione idrologica e idraulica, geologica, geotecnica, sulle strutture, sulla gestione delle terre);

c) rilievi planoaltimetrici;

d) elaborati grafici;

e) calcoli delle strutture;

f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

h) piano particellare di esproprio, ove necessario;

i) computo metrico estimativo e quadro economico;

l) in caso di esproprio relazione attestante lo stato di diritto e di fatto delle aree oggetto di esproprio.

3. Alle domanda, a pena di inammissibilità, è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 75.

4. Qualora l'istruttoria dell’istanza richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento indice una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l.241/1990.

5. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo.

6. Del sopralluogo e delle circostanze di fatto e degli elementi constatati durante lo stesso è redatto un verbale da parte del funzionario del settore procedente.

7. L’omologazione è rilasciata con atto del dirigente responsabile del settore.

8.

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Allegato C - Titoli abilitativi al prelievo di acque

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano i procedimenti relativi ai titoli concessori ed autorizzativi per prelievo di acqua, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, ed in coerenza con le prescrizioni della pianificazione di bacino e di atti di intesa interregionale. In particolare, il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- D.P.G.R. 21 aprile 2015 n. 50/R2015 (Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);

- D.P.G.R. 21 aprile 2015 n 51/R/2015 (Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni).

2. I procedimenti oggetto delle presenti disposizioni riguardano:

a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;

b) revoca e decadenza della concessione;

c) presa d'atto della rinuncia alla concessione;

d) modifica della titolarità della concessione;

e) rilascio di concessione preferenziale;

f) rilascio di licenze annuali di attingimento;

g) autorizzazione usi domestici di acque sotterranee.


2. MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

2.1 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda per nuova concessione di acqua pubblica è presentata in doppio originale all’Ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa il quale restituisce al richiedente uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

2. La concessione può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, al competente Settore del Genio Civile. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.

3. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche);

d) richiesta di autorizzazione alla ricerca, prevista dall’art. 95 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da opere di captazione di acque sotterranee (punto 2.3 del presente documento);

e) uso come definiti dall’art. 3, comma 1 del d.p.g.r. 50/R 2015;

f) portata di prelievo, espressa in litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio; nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche la potenza nominale in KW.

g) volume annuo, espresso in metri cubi.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, su supporto digitale, relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

a) relazione tecnica particolareggiata contenente:

1) dettagliate motivazioni che inducono alla realizzazione della derivazione e dell’impossibilità, sia sotto il profilo della fattibilità tecnica che della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di fonti alternative, in ottemperanza e nei casi di cui all’art. 4 del d.p.g.r. 50/R/2015.

2) determinazione analitica del fabbisogno idrico secondo le specifiche utilizzazioni, descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio idrico da adottarsi, ai fini della verifica di cui all’art. 6 del d.p.g.r. 50/R/2015; nel caso di prelievi ad uso potabile richiesti dall’Autorità idrica Toscana oppure dal gestore del servizio idrico integrato, deve essere dimostrata la compatibilità con le previsioni del piano d’ambito.

3) un piano di utilizzazione che dimostri la razionale utilizzazione del corpo idrico e del bacino idrografico, l’innocuità delle opere proposte rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi e comprovi che le acque di derivazione non pregiudicano altre opere esistenti o beni in genere né per esondazioni né per filtrazioni; il piano di utilizzazione indica inoltre l’uso specifico previsto dell'acqua, la portata massima, minima e media prevista e l’ eventuale indicazione della periodicità del prelievo;

4) la descrizione dei luoghi supportata da adeguata documentazione fotografica

5) modalità di captazione, raccolta, utilizzazione e scarico o restituzione;

6) descrizione delle caratteristiche dell’opera di captazione, di utilizzazione, delle turbine, dei sistemi di controllo e di regolazione e dei principali manufatti idraulici;

7) uso specifico previsto dell'acqua con eventuale indicazione della periodicità del prelievo;

8) portata massima, minima e media prevista di prelievo;

9) determinazione del salto utile ai fini della determinazione della potenza nominale;

10) descrizione delle caratteristiche ed dell’ubicazione del dispositivo per la misurazione delle portate e volumi d’acqua prelevati e rilasciati quali deflusso minimo vitale;

11) determinazione della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale ed illustrazione analitica delle modalità di rilascio;

12) soluzioni adottate per la compatibilità tecnica con altre derivazioni;

13) calcoli giustificativi delle portate delle bocche di presa e dei canali, e determinazione dell’altezza e del rigurgito prodotto da eventuali opere di sbarramento;

14) dimensionamento delle principali opere di progetto;

15) modalità di accesso in tempo reale ai dati di misurazione e registrazione delle portate utilizzate e rilasciate;

16) valutazione sugli effetti idraulici conseguenti all’eventuale innalzamento del corso d’acqua a monte della presa;

17) caratterizzazione ed analisi del sistema idrico, idrologico e idrogeologico su cui andrà ad insistere la derivazione;

18) verifica delle compatibilità con eventuali altre derivazioni interessanti il medesimo corpo idrico;

19) valutazioni sul mantenimento lungo tutto il tratto d’alveo sotteso della portata atta a garantire il deflusso minimo vitale;

20) approfondimenti sugli eventuali effetti che la captazione potrebbe provocare alla falda di subalveo nel tratto del corso d’acqua sotteso;

b) corografia CTR in scala 1:10.000;

c) planimetria catastale in scala 1:2000;

d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;

e) progetto degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica;

f) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 del d.p.g.r. 51/R/2015;

g) calcolo sommario della spesa illustrante il costo preventivo di ciascuna specie di lavori, delle espropriazioni nel caso di opera pubblica oppure opera privata di pubblico interesse, delle occupazioni temporanee, degli altri indennizzi, delle spese tecniche e quant’altro facente parte del quadro economico;

h) piano finanziario illustrante, tra l’altro, le modalità di finanziamento ed il piano di ammortamento;

5. I documenti tecnici devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare. Per le piccole derivazioni di lieve entità l'Ufficio del Genio Civile può dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica e può ammettere che i documenti siano firmati da professionista diplomato, ove abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale.

6. Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari a € 200, nel caso di piccole derivazioni, ed euro 500 nel caso di grandi derivazioni.


2.2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA

1. L’Ufficio ricevente verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni - per la regolarizzazione e/o integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

2. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa e/o la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, la domanda è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.

4. Nel caso in cui la domanda possa essere evasa, la medesima, corredata della relativa documentazione, è trasmessa alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33.

5. Nelle more della costituzione ed operatività delle Autorità di Bacino Distrettuale di cui all’articolo 63 del D.lgs 152/2006, ai sensi dell’art. 2 bis della L.R. 91/98, per le autorità di bacino di rilievo regionale la verifica in

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Allegato D - Linee guida per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettere e), f) della legge regionale n. 80/2015

N1


Art. 1 - Premessa

Nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale, il presente documento definisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 80 del 28 dicembre 2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", anche al fine di assicurare il coordinamento delle procedure ed il raccordo delle attività tecnico istruttorie connesse alla realizzazione degli interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera.


Art. 2 - Definizioni e quadro di riferimento normativo

Le presenti disposizioni disciplinano, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e della legge regionale n. 80/2015, l'immersione di materiali e la movimentazione di sedimenti marini in mare e in zone ad esso contigue.

Il quadro di riferimento normativo è rappresentato da:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte);

- legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera);

- decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Gennaio 1996 "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, dei materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino" per quanto riguarda la movimentazione di sedimenti marini connessi alla posa in opera di cavi e condotte;

- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

- legge 28 gennaio 1984, n. 94 "Riordino della legislazione in materia portuale";

- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2016, n. 172 "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84";

- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2016, n. 173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini"

- Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici (MATTM-Regioni, 2017. Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 309 pp.)

Relativamente al citato quadro di riferimento normativo, si richiamano le seguenti definizioni:

escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità di bacini portuali, della riapertura di foci fluviali parzialmente o totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbia a fini di ripascimento (art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. 173/2016);

immersione deliberata in mare: deposizione di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi in aree ubicate ad una distanza dalla costa superiore a 3 (tre) miglia nautiche o oltre la batimetrica dei 200 (duecento) metri (art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 173/2016);

immersione in ambiente conterminato: utilizzo di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi mediante deposizione in strutture di contenimento a diverso grado di permeabilità (art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. 173/2016);

operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro lineare di spiaggia (art. 2, comma 1, lettera g) del D.M. 173/2016);

spostamenti in ambito portuale: movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività di rimodellamento dei fondali al fine di garantire l'agibilità degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino della navigabilità, con modalità che evitino una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito di intervento (art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 173/2016).

stagione balneare: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno (art. 4, lettera e) del D.Lgs. 116/2008);

unità fisiografica costiera principale (UFCP): esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, nei quali i sedimenti subiscono movimenti lungo costa sostanzialmente confinati all'interno dei due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici naturali (promontori, ecc.), attraverso i quali gli scambi siano da considerarsi scarsamente significativi anche per eventi con lunghi tempi di ritorno. È compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino all'apparato dunale ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. L'unità fisiografica principale può essere costituita da una o più unità fisiografiche secondarie (MATTM-Regioni, 2017);

unità fisiografica costiera secondaria (UFCS): tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui. I limiti possono essere costituiti, oltre che da elementi morfologici naturali, anche da opere marittime di grandi dimensioni che interrompono gran parte del trasporto solido litoraneo (grandi porti, ecc.. con opere aggettanti oltre la profondità di chiusura di riferimento). Questi tratti di costa sono contraddistinti da un bilancio sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere antropiche, anche rispetto ad eventi con tempi di ritorno medi. È compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino all'apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. L'unità fisiografica secondaria è costituita da una o più unità gestionali costiere. (MATTM-Regioni, 2017);

spiaggia emersa: fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, attuali e recenti, delimitata verso il mare dalla linea di riva (isoipsa tracciata in corrispondenza del livello medio del mare) e verso terra dall'apparato dunale o dagli affioramenti della costa rocciosa o di depositi ghiaiosi alluvionali (MATTM-Regioni, 2017);

apparato dunale: elemento morfologico delimitato dalla spiaggia emersa che si sviluppa verso l'entroterra a partire dal piede esterno della duna. L'apparato dunale è costituito da rilievi sabbiosi accumulati dal vento a formare cordoni disposti anche in più fasce e distribuiti parallelamente alla linea di riva, e può essere caratterizzato dalla presenza di vegetazione (MATTM-Regioni, 2017);

spiaggia sommersa: fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, delimitata verso il mare dalla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso e verso terra dalla linea di riva. La spiaggia sommersa rappresenta la fascia di litorale lungo la quale avvengono normalmente i fenomeni connessi con la dinamica costiera: l'erosione, il trasporto e la deposizione dei sedimenti ad opera del moto ondoso. (MATTM-Regioni, 2017);

profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso: profondità limite della spiaggia sommersa rispetto al livello medio del mare alla quale il trasporto solido originato dal moto ondoso è nullo. (MATTM-Regioni, 2017);

linea di riva: è il luogo nel quale terra, acqua ed atmosfera s'incontrano ed è soggetta a continui spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e banche, vento e flussi sedimentari on-shore e offshore. Per linea di riva si intende l'isoipsa "zero", che è rilevabile indipendentemente dal livello istantaneo del mare. (MATTM-Regioni, 2017).


Art. 3 - Tipologie di interventi soggette ad autorizzazione

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 80/15, la Regione Toscana provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 21 della L. 179/2002. Tenuto conto delle definizioni e del quadro normativo di cui all'art. 2, le tipologie di interventi soggette ad autorizzazione ai fini del presente documento sono:

1. l'immersione deliberata in mare in zone non ricadenti in aree protette nazionali (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

2. l'immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale (rif. art. 109 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/06);

3. gli interventi di ripascimento con sedimenti marini (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06 e art. 21 L. 179/2002);

4. gli interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini e altre movimentazioni di sedimenti marini (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

5. le operazioni di ripristino degli arenili (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

6. gli interventi di apertura delle barre di foce (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06);

7. l'immersione in ambiente conterminato (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06 e art. 21 l. 179/2002);

8. la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione di quelle facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri stati (rif. art. 109 c. 5 D.Lgs. 152/06);

9. gli spostamenti in ambito portuale (rif. art. 109 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06)


1) IMMERSIONE DELIBERATA IN MARE IN ZONE NON RICADENTI IN AREE PROTETTE NAZIONALI

ESEMPI d'intervento:

- immersione deliberata in mare di sedimenti marini al di fuori delle aree protette nazionali, di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

1.1) Disposizioni particolari

a) Si applica l'articolo 4 del D.M. 173/2016 e i relativi paragrafi dei Capitoli 2 e 3 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

b) La restituzione dei dati delle caratterizzazioni dei sedimenti dovrà essere fornita su foglio elettronico.

c) I campioni di sedimenti da sottoporre a caratterizzazione dovranno essere raccolti esclusivamente dai tecnici del laboratorio incaricato a effettuare le analisi e da dimostrare con verbale di prelievo.

1.2) Documentazione tecnica da allegare all'istanza

A. "Scheda di inquadramento dell'area di escavo" ai sensi del Capitolo 1 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.

B. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente a 1 anno dalla data di presentazione dell'istanza e nella quale risultino descritti:

B.1 il progetto dell'intervento stesso, completo di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, sistema di escavazione utilizzato e modalità di deposizione, modalità di trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall'intervento, volumi movimentati; metodi messi in opera per contenere eventualmente il fenomeno della torbidità;

B.2 le modifiche che si instaureranno e i benefici scaturiti dall'intervento.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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