N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Periodi soppressi dalla L.R. 30/10/2015, n. 70: “Le somme incassate dall’ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell’esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all’articolo 10, comma 1.”

Dalla redazione