Articolo abrogato dalla L.R. 25/06/2020, n. 45.

L’articolo 39 così recitava:

Art. 39 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l’articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998.”

Dalla redazione