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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 26/07/2019, n. 49
L. R. Toscana 26/07/2019, n. 49
L. R. Toscana 26/07/2019, n. 49
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 18 giugno 2019, n. 34 (Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011); |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) |
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Art. 1 - Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/20111. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del |
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Art. 2 - Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 68/20111. Al comma 1 dell’a |
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Art. 3 - Conferenza permanente delle unioni di comuni. Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 68/20111. Dopo l’articolo 52 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 4 - Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/20111. Il comma 4 dell’a |
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Art. 5 - Fusione di comuni. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/20111. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Ne |
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Art. 6 - Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell’articolo 82 della l.r. 68/20111. Dopo il comma 6 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 , &egrav |
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Art. 7 - Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/20111. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , è inserito il seguente: “4 bis 1. Il comma 4 bis si applica fino alla |
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Art. 8 - Benefici previsti per i territori montani. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 68/20111. Il comma 3 dell’a |
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Art. 9 - Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 68/20111. Al comma 5 dell’a |
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Art. 10 - Fondo regionale per la montagna. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/20111. Al comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “sostenere finanziariamente” sono inserite le seguenti: “, anche in relazione alla strategia per le aree interne,”. 2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.”. 3. Il c |
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Art. 11 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/20111. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: “a condizione che” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5”. 2. Il numero 4 della lettera b), del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.”; 3. Il comma 2 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che |
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Art. 12 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell’articolo 91 della l.r. 68/20111. L’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 91 Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi 1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività. 2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio. 3. Le verifiche sono effettuate: a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione ch |
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Art. 13 - Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/20111. Il comma 2 dell’articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono: |
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Art. 14 - Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 68/20111. La rubrica dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 94 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente: “4 bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite: a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionament |
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Art. 16 - Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell’articolo 98 bis nella l.r. 68/20111. Dopo l’articolo 98 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: “Art. 98 bis Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione 1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura |
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Art. 17 - Relazione al Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 68/2011 |
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Art. 18 - Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/20111. Il primo periodo del comma 7 quinquies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Per consentire il progressivo adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all’esercizio associato delle funzion |
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Art. 19 - Sostituzione degli allegati A e B della l.r. 68/2011 e inserimento dell’allegato B bis nella l.r. 68/20111. L’allegato A alla l.r |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) |
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Art. 20 - Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/20151. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 13 della legge re |
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Art. 22 - Norma finanziaria1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Region |
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Allegato A - Sostituzione dell’allegato A della l.r. 68/2011Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Sostituzione dell’allegato B della l.r. 68/2011Parte di provvedimento in formato grafico |
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