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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 05/02/2016, n. 9
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L. R. Toscana 05/02/2016, n. 9
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto il titolo V della Costituzione; Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista le legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) |
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Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 22/20151. Alla fine del comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. |
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Art. 2 - Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/20151. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 3 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/20151. Alla fine del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell’ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell’intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”. 2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “secondo le modalità stabilite” fino a “in relazione al loro contenuto:” sono sostituite dalle seguenti: “. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l’av |
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Art. 4 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 22/20151. Dopo l’articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “Art. 10 bis - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici 1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 14. 2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione. 3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo s |
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Art. 5 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/20151. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente: |
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Art. 6 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 22/20151. Dopo l’articolo 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “Art. 11 bis - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti 1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti: a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale; b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione europea; c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti co |
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Art. 7 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/20151. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 l’ultimo periodo &egrav |
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Art. 8 - Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/20151. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “aventi i medesimi requisiti” sono aggiunte le seguenti: “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”. 2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “I principi di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell’ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttivit& |
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Art. 9 - Esercizio associato. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 22/20151. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) |
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Art. 10 - Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 70/20151. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 R (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del |
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Art. 11 Omissis |
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Art. 12 - Disposizioni finali. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 70/20151. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente: “1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell’ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall’ente medesimo come risultanti dall’allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un |
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Capo III - Disposizioni per la continuità amministrativa in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) |
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Art. 13 - Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 82/20151. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 R (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) è aggiunto il seguente: “4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano: a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4; |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/20111. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 90 della legge regionale 27 dicemb |
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Art. 15 - Trasferimento di beni mobili1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 16, della l.r. 22/2015, a decorrere dall’entrata in vigore della presente |
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Art. 16 - Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/20001. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione |
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Allegato A - Beni mobili registrati trasferiti a titolo gratuito alla RegioneOmissis |
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Allegato B - Sostituzione della tabella “Costi del personale” dell’allegato D alla l.r. 70/2015Omissis |
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Allegato C - Inserimento dell’allegato D bis alla l.r. 70/2015Omissis |
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