L. R. Toscana 27/12/2011, n. 68 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 27/12/2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione;

Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e gli articoli 62, 64 e 66 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni. dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Visto l’articolo 14, commi da 25 a 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2011”);

Visto l’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);

Visto il parere favorevole, con una condizione e raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 2 novembre 2011;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione delle disposizioni nazionali sopra richiamate in materia di comunità montane e unioni di comuni, si deve procedere a riordinare la normativa regionale di settore avviando, al tempo stesso, un più ampio percorso di riforma complessiva dell’ordinamento locale, volto ad accrescerne l’efficienza ed a ridurne i costi di funzionamento;

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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme sul sistema delle autonomie in Toscana, definendo gli str

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Art. 2 - Principi

1. La Regione persegue l’attuazione dei principi di sussidiarietà istituzionale, di semplificazione delle relazioni tra gli enti, di coesione tra i territori, di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento del

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Art. 3 - Trasferimento di funzioni fondamentali

1. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la R

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CAPO II - Sedi di confronto istituzionale
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Art. 4 - Tavolo di concertazione istituzionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 48 dello Statuto regionale, promuove l’istituzione di una sede di concertazione e confronto generale

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Art. 5 - Iniziativa congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio regionale convoca la seduta congiunta del Consiglio regionale e del CAL, secondo quanto previsto dall’articolo 67 dello Statuto regionale e dall’articolo 15 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del consiglio delle auton

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TITOLO II - COOPERAZIONE FINANZIARIA
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CAPO I - Norme generali
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Art. 6 - Principi e ambito della cooperazione finanziaria

N87

1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzaz

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Art. 7 - Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali

1. La Giunta regionale provvede all’organizzazione e alla gestione del sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali (SIFAL).

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Art. 8 - Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio

1. È istituito il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, quale raccordo, riuso ed ulteriore implementazione di sistemi informativi regionali e locali, per effettuare analisi e studi sul fenomeno dell’evasione e per sostenere l’attività di contrasto all’evasione fiscale, all’abusivismo edilizio ed all’illecito ambientale, con il fine di accertamento dei tributi e di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai privati per la concessione dei benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le suddette finalità sono di rilevante interesse pubblico.

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Art. 9 - Adempimenti degli enti locali e della Regione

1. I comuni, le province e i loro enti associativi “, la città metropolitana” N12 sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti dati:

a) N119per le unioni di comuni,

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CAPO II - Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
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Art. 10 - Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale

N87

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Art. 11 - Interventi regionali compensativi

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Art. 12 - Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti

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Art. 13 - Premialità e altri effetti

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CAPO III - Cooperazione per l’accertamento di tributi regionali e per il contrasto all’evasione
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Art. 14 - Partecipazione degli enti locali all’accertamento di tributi regionali

1. N96

2. N97

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Art. 15 - Sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale

N7

1. La Regione, al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale, rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, anche tramite

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CAPO IV - Riduzione dell’indebitamento
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Art. 16 - Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali

N87

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TITOLO III - NORME PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI
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CAPO I - Norme generali
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Art. 17 - Definizioni

1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di

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Art. 18 - Norme applicabili

1. L’esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l’altro, le materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo. N54

2. L’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni si svolge ai sensi del capo IV del presente titolo.

2-bis. S

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Art. 19 - Atti associativi tra Regione ed enti locali

1. La Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione di cui al presente titolo.

2. La convenzione:

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CAPO II - Esercizio associato mediante convenzione
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Art. 20 - Convenzione

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la stipula di apposita convenzione, prevista dall’articolo 30 TUEL, ed integrata dalla disciplina del presente articolo, con la quale sono costituiti uffici comuni o è individuato l’ente delegato ad esercitare la funzione.

2. La convenzione indica:

a) la funzione oggetto dell’esercizio associato; la durata dell’esercizio associato; l’ente che assume la responsabilità dell’esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all’esercizio della funzione;

b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall’esercizio associato;

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Art. 21 - Convenzione di costituzione di ufficio comune

1. Con la convenzione di cui all’articolo 20, gli enti locali possono costituire un ufficio comune, che opera per l’esercizio delle funzioni oggetto della convenzione medesima, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.

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Art. 22 - Convenzione di delega

1. Con la convenzione di cui all’articolo 20, gli enti locali possono delegare l’esercizio di funzioni ad uno degli enti

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CAPO III - Esercizio associato mediante unione di comuni
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SEZIONE I - Norme generali
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Art. 23 - Ambito di applicazione

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Art. 24 - Unione di comuni

1. L’esercizio associato di cui all’articolo 17, comma 1, della presente legge, può essere attivato mediante la costituzione di un’unione di comuni, disciplinata dalle disposizioni del presente capo, nell’ambito dei principi stabiliti dall’articolo 32 del TUEL. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si applicano le disposizioni dell’articolo 32 del TUEL e le disposizioni di legge statale che alle unioni di comuni fanno riferimento.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L’unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell’al

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Art. 25 - Statuto dell’unione

1. Lo statuto dell’unione detta i principi e le norme generali di organizzazione dell’unione stessa.

2. Lo statuto, in particolare:

a) in conformità con le disposizioni del presente capo:

1) specifica le attribuzioni degli organi di governo;

2) disciplina la composizione del consiglio nel caso di cui all’articolo 27, comma 2, nonché i criteri per garantire la rappresentanza di genere ai sensi dell’articolo 28;

3) stabilisce le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per le deliberazioni del consiglio e della giunta nei casi in cui la legge rimette allo statuto la determinazione di maggioranze diverse da quelle previste agli articoli 32 e 33;

4) disciplina l’elezione del presidente dell’unione, la durata del mandato e le cause di cessazione di cui all’articolo 34, individuando il sostituto in caso di assenza

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SEZIONE II - Organi di governo dell’unione
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Art. 26 - Norme generali

1. Sono organi di governo dell’unione il consiglio, la giunta e il presidente.

2. Lo statuto prevede che gli organi di governo siano composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla presente legge.

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Art. 27 - Composizione del consiglio dell’unione

1. Il consiglio è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza. “Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l’elezione del consiglio comunale ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Tuel.” N15

2. Nei casi in cui il numero dei componenti del consiglio definito ai sensi del comma 1, risulti inferiore di più di un’unità r

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Art. 28 - Rappresentanza di genere

1. Gli statuti prevedono disposizioni idonee a garantire la presenza di entrambi i generi

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Art. 29 - Rappresentanti del comune in caso di mancata elezione

1. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune sono due e questi non sono eletti nei termini stabiliti all’articolo 27, comma 8, sono di diritto componenti del consiglio dell’unione:

a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell’unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL,

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Art. 30 - Sostituzione dei rappresentanti del comune

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell’unione da parte di rappresenta

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Art. 31 - Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune

1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell’elezione a consigliere dell’unione; se è decorso inutilmente il termine per l’elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell’articolo 29 entra in carica allo spirare del termine medesimo.

2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all’entrata in carica. Se il consiglio dell’unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

3. Il consiglio dell’unione provvede, nella seduta di cui al comma 2, e secondo le modalità stabilite dallo statuto, alla convalida

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Art. 32 - Consiglio dell’unione

1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili,

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Art. 33 - Giunta dell’unione

1. La giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All’atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell’unione il sindaco cessat

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Art. 34 - Presidente dell’unione

1. Il presidente rappresenta l’unione, è responsabile dell’amministrazione dell’ente, convoca e presiede la giunta e, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 2, il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.

2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i

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Art. 35 - Commissario del comune

1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell’articolo 141 del TUEL, sostituisce

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Art. 36 - Incompatibilità

1. N5 Non possono N5 ricoprire cariche negli organi di governo dell’unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali:

a) il dipendente dell’unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita “e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco”; N2

b) colui

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Art. 37 - Dimissioni

1. Lo statuto disciplina, in conformità con i principi del TUEL, le dimissioni volontarie da presidente o da componente del consiglio dell’unione. In assenza di disciplina statutaria, le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente, nell’ordine temporale di presentazio

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SEZIONE III - Disposizioni sull’organizzazione e sul personale
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Art. 38 - Responsabili dei servizi

1. Nell’esercizio associato mediante unione non si applica l’articolo 53

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Art. 39 - Personale

N18

1. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province, opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti. “In caso di trasferimento di pe

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Art. 40 - Comunicazione della spesa per il personale

1. Le unioni di comuni, per le finalità di cui agli articoli 50, 90, comma 9, e 95, comma

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Art. 41 - Norme di salvaguardia

1. In caso di scioglimento dell’unione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all’unione, anche per effe

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SEZIONE IV - Disposizioni sulla gestione finanziaria
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Art. 42 - Disciplina generale

1. Alle unioni di comuni si applicano i principi e le norme sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.

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Art. 43 - Referto del controllo di gestione

1. Le unioni di comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modal

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Art. 44 - Unioni di comuni deficitarie

1. Le unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie

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Art. 45 - Fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni

1. È istituito un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni e comuni associati.

2. Il fondo opera fino alla concessione massima complessiva di 2.000.000,00 di euro. L’importo massimo concedibile alla singola unione di comuni non può essere superiore a 500.000,00 euro.

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Art. 46 - Gestione delle risorse aggiuntive per la montagna

1. Le unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, sono beneficiarie delle risorse aggiuntive per la montagna ed effettuano gli interventi de

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SEZIONE V - Controlli sulle unioni di comuni
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Art. 47 - Effetti di provvedimenti statali

1. Quando gli organi dello Stato provvedono, ai sensi dell’articolo 141, commi 1, letter

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Art. 48 - Mancata approvazione di bilanci

1. In caso di mancata approvazione del bilancio dell’unione di comuni nei termini previsti dalla normativa statale, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta dell’unione il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio dell’unione. Lo schema di bilancio indica le risorse che i comuni sono tenuti a trasferire all’unione ai sensi dell’articolo 42 commi 2 e 3.

2. In tal caso, e comunque quando il consiglio dell’unione non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio, con lettera trasmessa ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina con proprio decreto un commissario per l’approvazione del bilancio.

3. Con il decreto di cui al comma 2, è disposto lo sciogliment

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SEZIONE VI - Disposizioni finali
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Art. 49 - Obblighi dei comuni

1. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell’unione di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l’unione, il comune recedente:

a) resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risult

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Art. 50 - Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione

1. Nei casi in cui l’unione di comuni esercita, per effetto dell’articolo 68 o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) "o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)" N143, funzioni conferite dalla Regione:

a) l’ingresso di un comune nell’unione non determina modifiche del territorio sul quale so

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Art. 51 - Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell’ambito dell’esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lo statuto dell’unione di comuni può prevedere che l’unione assuma l’esercizio di funzioni di altri soggetti pubbl

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Art. 52 - Unione di comuni e Circondario dell’Empolese Valdelsa

1. L’ente associativo costituito dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Monte

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Art. 52-bis - Conferenza permanente delle unioni di comuni

1. Al fine di moni

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CAPO IV - Esercizio associato di funzioni fondamentali
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611610 12190720
Art. 53 - Norme generali

1. L’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni è svolto, mediante convenzione o unione di comuni, negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A, definiti dalla presente legge ai sensi dell’articolo 14,

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611610 12190721
Art. 54 - Dimensione territoriale adeguata per l’esercizio delle funzioni dei comuni

1. La dimensione territoriale adeguata per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da aggregazioni di comuni, aventi territorio di norma contermine e con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2021. Detto limite è raggiunto dai comuni obbligati, tra di loro o in aggregazi

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611610 12190722
Art. 55 - Comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. Nell’ambito dei territori di cui all’allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all’articolo 54, comma 2, i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2021, avviano l’esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali:

a) il limite demografico minimo è di 5.001 abitanti e deve essere raggiunto da aggregazioni cui partecipano comuni obbligati o comuni obbligati e non obbligati; in particolare, i comuni obbligati, pur non rag

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611610 12190723
Art. 56 - Disposizioni speciali di settore

N73

1. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei

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611610 12190724
Art. 57 - Termini per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali

1. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali completano detto esercizio entro i termini stabiliti dall’

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611610 12190725
Art. 58 - Funzioni fondamentali

N25

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611610 12190726
CAPO V - Unioni di comuni a disciplina differenziata

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611610 12190727
TITOLO IV - RIORDINO DI ENTI
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611610 12190728
CAPO I - Norme sulla fusione di comuni
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611610 12190729
Art. 62 - Norme generali

1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.

2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d’intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. “Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecip

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611610 12190730
Art. 63 - Fusione dei comuni dell’unione

1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell’ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell’approvazione della l

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611610 12190731
Art. 64 - Contributi per fusioni e incorporazioni

1. “In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00.” N47 La legge regionale che provvede alla fusione o all’incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:

a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

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611610 12190732
Art. 65 - Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio

1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli

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611610 12190733
CAPO II - Disposizioni sulle comunità montane
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611610 12190734
SEZIONE I - Disposizioni generali
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611610 12190735
Art. 66 - Estinzione delle comunità montane

1. Le comunità montane, esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformaz

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611610 12190736
SEZIONE II - Estinzione a seguito di trasformazione in unione di comuni
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611610 12190737
Art. 67 - Trasformazione della comunità montana in unione di comuni

1. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni N76.

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611610 12190738
Art. 68 - Effetti dell’estinzione

1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione di comuni succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l’unione, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra, altresì, ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla bas

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611610 12190739
Art. 69 - Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari

1. L’unione dei comuni costituita ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 37/2008 e dell’articolo 67 della presente legge,

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611610 12190740
Art. 70 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa

1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all’articolo 67, comma 5, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione all’unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

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611610 12190741
SEZIONE III - Estinzione per mancata trasformazione in unione di comuni
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611610 12190742
Art. 71 - Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione

1. Se è decorso il termine di cui all’articolo 67, comma 3, senza che i comuni abbiano provveduto a costituire l’unione di cui al medesimo articolo 67 e ad insediar

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611610 12190743
Art. 72 - Commissario straordinario

1. È nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, da lui indicati.

2. Il commissario predispone il piano di successione e di subentro di cui all’articolo 73 ed esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto di estinzione dell’ente e in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, ogni potere di governo della comunità,

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611610 12190744
Art. 73 - Piano di successione e subentro

1. Il commissario straordinario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nell’atto di nomina o in atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:

a) lo stato patrimoniale;

b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime; il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”;

c) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura di comp

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611610 12190745
Art. 74 - Presa d’atto e provvedimento di estinzione

1. Entro la data stabilita dalla deliberazione di nomina, il commissario trasmette il piano alla Giunta regionale per la presa d’atto.

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611610 12190746
Art. 75 - Effetti dell’estinzione

1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).

2. Il personale di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” continua a svolgere le attività presso l’ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.

3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell’ente, come strutture distaccate nell’a

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611610 12190747
Art. 75-bis - Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione

N34

1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8-bis.

2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.

3. In assenza dell

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611610 12190748
Art. 75-ter - Contributo regionale per la liquidazione

N34

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611610 12190749
Art. 76 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa

1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della comunità montana, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla comunità medesima. In particolare, sono assegnate alla provincia le risorse per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d). La Giunta regionale può altresì assegnare alle province, in via straordinaria nell’anno 2012, complessivamente fino al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 94 per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie derivanti dalla successione; in tal caso, sono proporzionalmente ridotte le risorse dell’articolo 94, da assegn

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611610 12190750
SEZIONE IV - Disposizioni finali
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611610 12190751
Art. 77 - Obblighi dei comuni già facenti parte di comunità montane

1. Il comune già facente parte di comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che, ai sensi degli articoli 68 e 75, succedono nei rapporti della comunità montana, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 68 e 75, e in particolare:

a) per

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611610 12190752
Art. 78 - Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale

1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire, nel periodo transitorio, la continuità dell’attività amministrativa e operativa e la compiuta a

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611610 12190753
Art. 78-bis - Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese

N26

1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.

2. A decorrere d

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611610 12190754
TITOLO V - POLITICHE PER I TERRITORI
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611610 12190755
CAPO I - Territori disagiati
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611610 12190756
Art. 79 - Oggetto e finalità

1. Il presente capo detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica che

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611610 12190757
Art. 80 - Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio

1. La Regione, ai fini dell’attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:

a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica;

b) particolare svantaggio derivante dall’insularità;

c) minore dimensione demografica;

d) minore densità demografica;

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611610 12190758
Art. 81 - Orientamento delle politiche pubbliche regionali

1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 80, comma 3.

2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di servizi educativi per l’infanzia, se

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611610 12190759
Art. 82 - Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio

1. Fino all’istituzione del fondo perequativo di cui all’articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. “In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) 4), 4-bis). Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all’articolo 65 della presente legge. N107

1-bis. Nell’anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due.

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611610 12190760
Art. 82-bis - Finanziamenti straordinari per investimenti

1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 19.332.735,10. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale DEFR 2019”). N24

2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.

3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”). Negli anni 2021 e 2022 il contributo può essere utilizzato per tutte le voci del quadro economico che prevedono contratti, stipulati nell'anno di concessione del contributo, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8. Ai fini della liquidazione di cui al comma 9 si fa riferimento al codice identificativo di gara (CIG) ad esclusione dello Smart CIG. N145

4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. N146

5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.

6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:

a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;

b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati, fatta salva l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell'articolo 93;N147

c) N148

7. Il comune può richiedere, all’att

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611610 12190761
CAPO II - Territori montani e insulari
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611610 12190762
Art. 83 - Comuni montani e territori montani e insulari

1. Sono comuni montani quelli elencati nell’allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.

2. L’allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all’entrata in vigore della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell’ambito degli atti della programmazione regionale

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611610 12190763
Art. 84 - Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l’esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici

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611610 12190764
Art. 85 - Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani

1. La Regione, al fine di promuovere la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale “, culturale” N113 e civile dei territori montani attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell’ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggior svantaggio.

1-bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:

a) il contrasto

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611610 12190765
Art. 86 - Conferenza permanente per la montagna.

1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:

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611610 12190766
Art. 87 - Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna.

2. Il fondo è alimentato da risorse finanziarie regionali, da finanziamenti statali, in particolare provenienti dal fondo nazionale per la montagna, e da trasferimenti comunitari.

3. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente, anche in relazione alla strategia per le aree interne, le politiche di sviluppo delle zone montane di cui all’articolo 85 e gli interventi speciali di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Le risorse del fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale disposto a favore degli enti locali. N194

4. Le risorse del fondo sono attribuite:

a) alle unioni di comuni di cui all’articolo 67 o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;

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611610 12190767
Art. 88 - Patto per la montagna

1. Per il coordinamento, l’integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori montani, la Giunta regionale può promuovere la stipula di patti per la montagna.

2. Il patto per la montagna è uno strumento negoziale ad adesione volontaria, è stipulato tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati, ha come riferimento il territorio di una provincia o territori sub provinciali e contiene gli interventi considerati com

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611610 12190768
CAPO III - Premialità per le buone pratiche
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611610 12190769
Art. 89 - Norme generali

1. La Regione, nell’ambito della legislazione regionale di attuazione della

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611610 12190770
Art. 90 - Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;

b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:

1) sportello unico delle attività produttive;

2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a decorrere dall’anno 2025, lo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica è considerato solo se comprende sia l’adozione dei pareri, sia la costituzione dell’ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; N111

3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di

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611610 12190771
Art. 91 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi

N43

1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.

2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.

3. Le verifiche sono effettuate:

a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);

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611610 12190772
Art. 92 - Iniziative per garantire i servizi di prossimità

1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:

a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali; rientra tra questi il servizio postale universale;

b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-gover

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611610 12190773
Art. 93 - Fondo di anticipazione per spese progettuali

1. È istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:

a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l’importo massimo che può essere concesso è determinato nell

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611610 12190774
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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611610 12190775
CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario
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611610 12190776
Art. 94 - Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite

1. La legge di bilancio annuale quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano conferite dalla Regione alle comunità montane e alle unioni di comuni ai sensi della l.r. 37/2008 e della presente legge.

2. Dette risorse sono ripartite considerando gli enti competenti alla data del 31 dicembre 2010, in modo tale che per ciascuno di essi sia prevista l’assegnazione di una quota delle risorse complessive in proporzione alla quota attribuita nell’anno 2010.

3. In caso di estinzione dell’ente già competen

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611610 12190777
Art. 95 - Trasferimento di funzioni conferite

1. Salvo che la legge regionale disponga diversamente, in caso di trasferimento di funzioni conferite dalla Regione alle unioni di comuni e, fino alla loro estinzione ai sensi della presente legge, alle comunità montane:

a) il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, che risulta destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio della funzione, è trasferito all’ente cui è trasferita la funzione;

b) all’ente cui la funzione è trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti alla spesa sostenuta l’anno precedente a

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611610 12190778
Art. 96 - Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura

1. Le funzioni in materia di agricoltura già attribuite alle comunità montane, alle unio

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611610 12190779
Art. 97 - Fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali e perequazione infraregionale

1. La Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera e) della l. 42/2009 e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonc

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611610 12190780
Art. 98 - Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a present

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611610 12190781
Art. 98-bis - Potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di pubblicazione

1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione de

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611610 12190782
Art. 99 - Estensione di benefici

1. Alle unioni costituite ai sensi dell’articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della

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611610 12190783
Art. 100 - Effetti del trasferimento di personale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi 2, 3 e 4, si applicano anche per il tra

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611610 12190784
Art. 101 - Rapporti finanziari

1. Le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data di entrata in vi

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611610 12190785
Art. 102 - Revoca di contributi già concessi

1. I contributi di cui alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66 (Servizi postali e di pr

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611610 12190786
Art. 103 - Esclusione di maggiori spese

1. Salve le disposizioni espresse di copertura finanziaria di cui agli articoli 104, 105 e

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611610 12190787
Art. 103-bis - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 15

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611610 12190788
Art. 103-ter - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 6

N51

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Art. 104 - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 16

1. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 è autorizzata la spesa massima di € “500.000,00” N31

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Art. 105 - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 45

N9

1. Per gli oneri deriv

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611610 12190791
Art. 106 - Norma di copertura finanziaria degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94

1. L’attuazione delle disposizioni degli articoli 82, 87, 90, 93 e 94 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente e resta pertanto finanziato, rispettivamente:

a) quanto all’articolo 82, per euro 2.200.000,00 a valere sull’UPB 111 “Azioni di sistema Region

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Art. 106-bis - Norma di copertura finanziaria dell’articolo 64

N

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611610 12190793
CAPO II - Informazione al Consiglio regionale
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611610 12190794
Art. 107 - Relazione al Consiglio regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria

1. A partire dall’anno 2013, la Giunta regionale presenta con cadenza biennale al Consiglio regionale una relazione con la quale si dà conto:

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611610 12190795
Art. 108 - Relazione al Consiglio regionale
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Art. 109 - Relazione al Consiglio regionale sull’attuazione delle politiche per la montagna

1. Con cadenza biennale, a partire dal giugno 2013, la Giunta regionale presenta al Consig

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611610 12190797
CAPO III - Disposizioni transitorie
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Art. 110 - Disposizioni sulle unioni di comuni

1. Il presidente di unione di comuni costituita ai sensi dell’articolo 67 della presente legge e degli articoli 14 e 15 della

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611610 12190799
Art. 111 - Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie

N82

1. Le disposizioni di cui all’articolo 87 sulla disciplina del fondo regionale per la montagna si applicano a decorrere dall’anno 2012. Nell’anno 2011 il fondo regionale per la montagna di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli investimenti per lo sviluppo della montagna) continua ad essere erogato secondo le disposizioni della legge medesima.

2. Nell’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai sensi dell’articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni. Nell’anno 2012, i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi anche ai comuni che ne hanno beneficiato nell’anno 2011.

3. Nell’anno 2011 le risorse del fondo di cui all’articolo 93, comma 1, lettera a), continuano ad essere concesse ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 39/2004 e dei provvedimenti attuativi. Nello stesso anno, le risorse di cui all’articolo 93, comma 1, lettera b), continuano ad essere concesse ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 37/2004 e dei provvedimenti attuativi.

4. N29

5. Nell’anno 2011, i contributi alle unioni di comuni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 90 della presente legge, sono concessi ai sensi dell’articolo 112 della l.r. 65/2010, e successive modificazioni.

5-bis. Nell’anno 2012, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del presente comma. N183

5-ter. Nell’anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applica quanto previsto dall’articolo 72, comma 4.

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611610 12190800
Art. 112 - Procedimenti in corso

1. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato nominato il commissario ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 37/2008, sono fatti salvi gli atti già adottati dalla Regione sulla base delle suddette disposizioni. Il commissario cessa, in caso di trasformazione della comunità montana, dalla data del decreto di estinzione di cui all’articolo 67, comma 5, ovvero, nel caso di mancata trasformazione della comun

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611610 12190801
CAPO IV - Modifiche e abrogazioni
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Art. 113 - Art. 115 Omissis

 

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611610 12190803
Art. 116 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

omissis;

e) gli articoli 2, 5, e 8 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

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611610 12190804
Art. 117 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B

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611610 12190805
Allegato A - Ambiti di dimensione territoriale adeguata

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Allegato B - Territori montani

N83

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611610 12190807
Allegato B-bis - Unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane e percentuali di riparto del contributo per le spese di funzionamento di cui all’articolo 94, comma 4-bis, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico

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