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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 28/12/2011, n. 69
L. R. Toscana 28/12/2011, n. 69
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- L.R. 05/06/2012, n. 24
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), ed in particolare l’articolo 2, comma 186 bis; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l’articolo 1; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l’articolo 10; Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) ed in particolare l’arti colo 81; Vista la legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all’articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”); Vista la legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”); Vista la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti); |
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Titolo I - OGGETTO E FINALITÀ |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo: |
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Titolo II - NORME IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
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Capo I - Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato |
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Art. 2 - Individuazione dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale re |
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Art. 3 - Autorità idrica toscana1. E’ istituita l’autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2, di seguito denominata autorit&agrav |
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Art. 4 bis - Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati |
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Art. 5 - Ordinamento dell’autorità idrica1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all’autorità idrica |
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Art. 6 - Organi dell’autorità idrica1. Gli organi dell’autorità idrica sono: |
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Art. 7 - Assemblea1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 4.N23 |
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Art. 8 - Funzioni dell’assemblea1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede: a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica e dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambi |
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Art. 9 - Direttore generale1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, "nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,"N26 tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubblic |
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Art. 10 - Funzioni del direttore generale1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e svolge funzioni di natura regolatoria e gestionale, provvedendo in particolare: a) all'affidamento del servizio; b) alla ges |
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Art. 11-bis - Funzioni del consiglio direttivo1. Il consiglio direttivo, sulla base delle proposte presentate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi generali formulati dall'assemblea: |
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Art. 13 - Conferenze territoriali della Toscana1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate: a) conferenza territoriale n. 1, denominata “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, denominata “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, denominata “Medio Valdarno |
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Art. 14 - Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, in riferimento al territorio di propria competenza, si riuniscono al fine di: a) individua |
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Art. 15 - Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o |
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Art. 16 - Controllo dei comuni1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interve |
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Art. 17 - Articolazione organizzativa dell’autorità idrica1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l’autorità idrica è dotata di una struttura centrale di live |
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Art. 18 - Gestore del servizio idrico integrato1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle conces |
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Art. 19 - Piano di ambito |
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Art. 20 - Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). |
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Art. 21 - Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato1. L’autorità idrica provvede nell’ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto |
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Art. 22 - Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante1. I progetti definitivi degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall’autorità idrica "secondo quanto disciplinato dall'articolo 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006."N21 |
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Art. 22-bis - Disposizioni per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale1. Nell'ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall'autorit |
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Art. 23 - Vigilanza e controllo sul soggetto gestore1. L’autorità idrica vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito. |
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Art. 24 - Relazione annuale1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizi |
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Capo II - Funzioni regionali |
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Art. 25 - Individuazione degli interventi strategici1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, che istituisce un qu |
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Art. 25-bis - Fondo per il finanziamento degli interventi strategici |
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Art. 26 - Poteri sostitutivi1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategi |
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Art. 27 - Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche. 2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al |
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Art. 28 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione: |
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Art. 29 - Trasmissione dei dati e delle informazioni1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle inform |
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Titolo III - NORME IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI |
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Capo I - Disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
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Art. 30 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti: a) |
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Art. 31 - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani1. Per ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 30, è istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territor |
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Art. 32 - Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la no |
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Art. 33 - Ordinamento delle autorità servizio rifiuti1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio ri |
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Art. 34 - Organi delle autorità servizio rifiuti1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono: |
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Art. 35 - Assemblea1. L’assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’assemblea medesima. |
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Art. 36 - Funzioni dell’assemblea1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità servizio rifiuti. In particolare provvede: |
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Art. 37 - Direttore generale1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità servizio rifiuti ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, “nell’ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica,”N32 tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professiona |
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Art. 38 - Funzioni del direttore generale1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare: a) all’affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio; c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza |
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Art. 39 - Consiglio direttivo1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell’artic |
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Art. 40 - Revisore unico dei conti1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992. |
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Art. 41 - Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attivit |
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Art. 42 - Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integ |
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Art. 43 - Vigilanza e controllo sul soggetto gestore1. L’autorità servizio rifiuti vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito. |
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Art. 44 - Poteri sostitutivi della Regione1. Qualora l’autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell&rsqu |
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Art. 45 - Trasmissione dei dati e delle informazioni1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 49, oltre ai dati ed alle inform |
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Art. 46 - Relazione annuale1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della R |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE |
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Capo I - Disposizioni comuni |
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Art. 47 - Comitato regionale per la qualità del servizio1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell’osservatorio di cui all’articolo 49, segnala, all’autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio. Esso formula all’autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni "sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), f) ed h), sulla carta della qualità del servizio di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera c), e sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), |
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Art. 48 - Comitati locali per la qualità del servizio1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri |
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Art. 49 - Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani1. A supporto della Regione nell’esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l’osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. 2. L’osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui: a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale; b) un membro in rappresentanza dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). 3. L’osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.. |
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Capo II - Disposizioni transitorie |
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Art. 50 - Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell’autorità idrica1. Gli organi dell’autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012. 2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale in ca |
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Art. 51 - Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012. 2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, l |
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Art. 52 - Scioglimento dei consorzi e subentro dell’autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all’articolo 24 della l.r. 61/2007 e di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della |
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Art. 53 - Disposizioni transitorie relative al personale1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell’autorità idrica. 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 20 |
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Art. 54 - Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l’autorità idrica subentra, senza effetti innovativi, nelle convenzioni per l’affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle |
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Art. 55 - Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiut |
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Titolo V - NORME FINALI |
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Art. 57 - Disposizioni inali1. Nella l.r. 25/1998 le parole “comunità d’ambito” e “comunità di ambito”, sono sostituite dalle seguenti: “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. |
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Art. 57-bis - Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti1. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di cui all'articolo 18, l'autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni e |
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Capo II - Modifiche legislative e abrogazioni |
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Art. 69 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/20051. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente: “Opere di bonifica rea |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 35/20111. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente: |
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Art. 75 - Abrogazioni1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni: |
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Capo III - Disposizioni finanziarie e entrata in vigore |
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Art. 76 - Norma finanziaria1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all’articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul |
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Allegato A – Assegnazione dei comuni alle diverse conferenze territorialiConferenza Territoriale n. 1 - Toscana Nord Abetone Aulla Bagni di Lucca Bagnone Barga Borgo a Mozzano Camaiore Camporgiano Careggine Carrara Casola in Lunigiana Castelnuovo Garfagnana Castiglione di Garfagnana Comano Coreglia Antelminelli Cutigliano Fabbriche di Vallico Filattiera Fivizzano Forte dei Marmi Fosciandora Fosdinovo Gallicano Giuncugnano Licciana Nardi Lucca Massa Massarosa Minucciano Molazzana Montignoso Mulazzo Pescaglia Piazza al Serchio Pietrasanta Pieve Fosciana Piteglio Podenzana Pontremoli San Marcello P.se San Romano in Garfagnana Seravezza Sillano Stazzema Tresana Vagli di Sotto Vergemoli Viareggio Villa Collemandina Villafranca in Lunigiana Zeri Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno Altopascio Bientina Buggiano Buti Calci Calcinaia Capannoli Capannori Capraia e Limite Casciana Terme |
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