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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 30/07/2018, n. 43/R
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 28/10/2019, n. 1307
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PreamboloVisto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e in particolare l'articolo 28; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare l'articolo 94 comma 1, comma 4, lettera c), comma 5 lettera d) e comma 6; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi); Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 22 marzo 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare Delib. G.R. del 17 maggio 2018, n. 506 (Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 2 |
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CAPO I - Oggetto |
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CAPO II - Disposizioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari |
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Art. 2 - Definizioni (articolo 28 della L.R. 69/20111. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) captazioni: captazioni, di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo; b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrime |
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Art. 3 - Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della L.R. 69/20111. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8. 2. La Regione: a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all'articolo 8 e sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa con |
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Art. 4 - Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2 della L.R. 69/20111. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all'interno dell'area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all'articolo 3, comma 2 o presso il Comune. 2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l'utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all'operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all'allegato 1 al presente regolamento. |
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Art. 5 - Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2 della L.R. 69/20111. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall'articolo 134 del decreto legislativo. |
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CAPO III - Individuazione delle aree di salvaguardia |
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Art. 6 - Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2 della L.R. 69/20111. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d'intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita. 2. L'AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all'articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell'area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti. 3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di e |
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Art. 7 - Norme tecniche per l'individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1 della L.R. 69/20111. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell'area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l'intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento pe |
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CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 8 - Norme transitorie (articolo 28 della L.R. 69/2011)1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 94, comma |
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Art. 9 - Efficacia differita (articolo 28 della L.R. 69/2011)1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di en |
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Allegato 1 - Piano per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari e dei Fertilizzanti - PUFFDISPOSIZIONI DI PIANO Sezione A - DISPOSIZIONI PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AMBITO AGRICOLO A. 1 - Divieti 1. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2, ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee nelle aree di salvaguardia delle captazioni vige il divieto d'impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo. 2. L'uso di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia delle captazioni è ammesso esclusivamente nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni: a) utilizzo delle sostanze attive previste dall'allegato II del Reg. (CE) 5 settembre 2008, n. 889 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla L.R. 25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi. Resta comunque vietato l'utilizzo delle sostanze attive: a) elencate nella tabella 1, colonna C, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque superficiali; b) elencate nella tabella 1, colonna D, contraddistinte dalla dizione "SI", di cui al presente atto qualora l'area di salvaguardia sia relativa ad una captazione da acque sotterranee. 3. All'interno delle aree di salvaguardia è altresì vietato: a) lavare le attrezzature e dei contenitori utilizzati per l'applicazione dei prodotti fitosanitari; b) preparare le miscele di prodotti fitosanita |
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