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L.R. Toscana 04/04/1997, n. 26

Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della L. 5.1.94, n. 36.
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CAPO I - ATTUAZIONE ART. 11 L. 36/94


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Art. 1 (Finalità delle norme del Capo I)

1. Il Capo I della presente legge, finalizzato all'adozione della convenzione tipo di cui all'art. 11 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,R detta norme di ind

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Art. 2 (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di propria competenza, gli Organi delle Autorità di ambito provvedono, secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti, alla ricognizione:

a) delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

b) delle concessioni per la gestione dei servizi di cui all'art. 10 comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che risultano affidate a società e ad imprese consortili prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

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Art. 3 (Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 - comma 4 - L. 5 gennaio 1994, n. 36)

1. Gli Organi delle autorità di ambito, effettuati gli adempienti di cui all'art. 2, definiscono, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente legge, i criteri per decidere in ordine ad eventuali domande di salvaguardia delle gestioni esistenti presentate, nei termini e modi stabiliti dagli Organi stessi delle autorità di ambito, dagli Enti locali proprietari degli organismi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) le domande di salvaguardia non possono essere pre

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Art. 4 (Adozione dello schema di convenzione tipo)

1. I rapporti tra le Autorità di ambito ed i soggetti gestori dei servizi idri

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CAPO II - ATTUAZIONE ART. 12 COMMA 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36
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Art. 5 (Finalità delle norme del Capo II)

1. Il Capo II della presente legge, in attuazione dell'art. 12 comma 3 della legge 5

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Art. 6 (Modalità per l'individuazione del personale da trasferire)

1. L'autorità di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dall'autorità di ambito ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Il personale in servizio negli enti di cui a

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Art. 7 (Decorrenza dei trasferimenti)

1. I trasferimenti decorrono dalla data di affidamento della gestione del servizio id

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Art. 8 (Trattamento economico e normativo)

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore.

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Art. 9 (Relazioni sindacali - Contrattazioni)

1. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le Organizzazioni Sin

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ALLEGATO A - Schema di convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore del servizio idrico integrato


Considerato che:

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ALLEGATO B - Schema di convenzione tipo


CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 (Affidamento del servizio pubblico)

L'Autorità di ambito costituita ai sensi dell'art. 4 della LR n. 81/95 ed ai sensi della Legge 05.01.1994, n. 36 ha deliberato di affidare la gestione del servizio idrico integrato di (Acquedotto), (Fognatura) e (depurazione) a.............. (1)alle condizioni indicate nella presente convenzione.

Con apposito studio, allegato alla presente Convenzione, l'Autorità d'Ambito si è dotata di un Programma degli interventi e di un Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa.

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ALLEGATO C


CAPITOLO SECONDO - OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE


Art. 7 - (Oggetto della Convenzione)

Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell'art. 1 della presente Convenzione.

L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/94 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere ove questi siano richiesti dall'Autorità d'Ambito, che siano accessori a quelli oggetto della Convenzione, anche se temporanei e non superino nel complesso il....... % delle spese totali dal Gestore risultanti dall'ultimo bilancio.


Art. 8 (Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione)

Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili c

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ALLEGATO D


CAPITOLO TERZO - FINANZIAMENTO


Art. 14 (Programma degli interventi e Piano Finanziario)

Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano finanziario redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 36/94 ed allegati alla presente ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.


Art. 15 (Livelli di qualità del prodotto e del servizio)

I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nell'allegato

Disciplinare Tecnico.(8 bis)

A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Ente d'Ambito ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.


Art. 16 (Tariffa del servizio)

La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.


1. Tariffa-media

Il Gestore riconosce che le diverse tariffe e

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ALLEGATO E


CAPITOLO QUARTO - CONTROLLO


Art. 20 (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito)

L'Autorità d'Ambito controlla il servizio direttamente ovvero, in quanto ciò, sia ammesso dalle norme vigenti, tramite un organismo di controllo appositamente designato.

L'Autorità d'Ambito o l'organismo designato opera una verifica triennale nella quale saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni dell'art. 17 della presente Convenzione e dell'art. 6 del "metodo";

- la corrispondenza della tariffa media effettivamente praticata secondo l'articolazione di cui all'art. 16 punto 2, della presente Convenzione, rispetto alla tariffa media prevista;

- il raggiungimento degli obiettivi previsti di livello del servizio ed il valore dell'investimento da considerare corrispondente all'eventuale mancato raggiungimento di tali livelli.

In conseguenza della suesposta verifica, l'Autorità d'Ambito apporta alle tariffe, per il triennio successivo, le variazioni necessarie per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate in Convenzione e le disposizioni del "metodo".

L'Autorità d'Ambito, ferma restando la verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano finanziario e gestionale in ordine ai punti a) b) c) citati al comma 2 dell'art. 8 del "metodo" al fine di:

a) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della Presente Convenzione e del Disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio;

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ALLEGATO F


CAPITOLO QUINTO - REGIME FISCALE

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ALLEGATO G


CAPITOLO SESTO - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE


Art. 26 (Divieto di sub-concessione)

É fatto divieto al gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

L'Eventuale sub-concessionario avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.

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ALLEGATO H


CAPITOLO SETTIMO - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO


Art. 30 (Cauzione e sanzioni pecuniarie)

Entro............. dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore costituirà un deposito cauzionale presso la Tesoreria dell'Autorità d'Ambito, anche mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non inferiore al......% dei ricavi di esercizio previsti ed in ogni caso di valore non inferiore a quello desunto dal bilancio relativo all'esercizio precedente, con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

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ALLEGATO I


CAPITOLO OTTAVO - ALLEGATI


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ALLEGATO I.1


CAPITOLO PRIMO - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


Art. 1 (Regolamento del Servizio)

L'erogazione del servizio agli utenti avviene in base ad un regolamento conforme alle prescrizioni generali del presente Disciplinare.

Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti e al contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.

Il regolamento viene definito d'intesa tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

Il regolamento sarà consegnato a ciascun utente al momento dell'attivazione del rapporto di utenza.

Il regolamento è pubblicato in ogni Comune con le modalità, stabilite dagli statuti o regolamenti relativi alle preesistenti gestioni.


Art. 2 (Obbligo di consentire l'allacciamento)

Alle condizioni previste dal regolamento, il Gestore è tenuto ad effettuare l'allacciamento per la fornitura di acqua ad uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a tutti i proprietari o conduttori che ne faranno domanda a meno che sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica.


Art. 3 (Obbligazioni verso terzi)

Dalla data di efficacia della Convenzione di affidamento il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità d'Ambito ovvero da chi erogava in precedenza il servizio ora affidato al Gestore per la gestione del/dei servizio/i che siano state preventivamente portate a sua conoscenza, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendo comunque ogni responsabilità, per obbligazioni pecuniarie pregresse.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al nuovo Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito la facoltà di sostituirsi, al Ges

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ALLEGATO I.2


CAPITOLO SECONDO - REGIME DEI LAVORI


Art. 11 (Principi generali)

Il Gestore, previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito del progetto e delle condizioni finanziarie di realizzazione e consegna delle opere a fine contratto, può realizzare a sue spese nel perimetro dell'affidamento o anche al di fuori di esso, tutte le opere, impianti e canalizzazioni giudicati utili per il servizio gestito.

Le opere che eccedano le previsioni del Piano sono considerate, se previamente approvate dall'Autorità d'Ambito, quale presupposto di revisione tariffaria in occasione delle revisioni pluriennali del regime tariffario purché non in contrasto con le disposizioni del metodo normalizzato di cui all'art. 13 comma 3, della legge n. 36 del 1994.


Art. 12 (Lavori di manutenzione e riparazione)

Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente Convenzione, tutti gli impianti, le immobilizzazioni e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'Autorità d

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ALLEGATO I.3


CAPITOLO TERZO - ESERCIZIO


Art. 19 (Ottemperanza alle legislazioni vigenti)

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ALLEGATO I.4


CAPITOLO QUARTO - LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI IDRICI
(DPCM 4 marzo 1996, allegato 8)


Art. 23 (Alimentazione idrica)


1. Usi domestici

Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 1/ab, giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore, il contratto con l'utente menzionerà il numero di "dotazioni" assegnato all'utente e ad esso garantito;

b) la portata minima assicurata al punto di consegna non potrà essere inferiore a 0,10 1/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto c);

c) un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali.

Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente.

I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;

d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m. salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.


2. Usi civili non domestici

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Essa non potrà essere inferiore ai valori definiti nella tabella ... Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto 23.1 precedente.


3. Usi non potabile

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui in 23.1 potranno essere ridotte sino a 50 1/ab, giorno, nel caso all'utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui in 23.1. ed in dipendenza della qualità dell'acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al punto 23.7.

Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui in 23.2, tenuto conto del tipo di utenza.


4. Qualità delle acque potabili

La qualità deve essere conforme a quanto previsto dal DPR n. 236/88 e sue successive modifiche ed integrazioni.

(N.B. Eventuali obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono da includere nel Programma degli interventi e nel Piano finanziario).


5. Controlli qualitativi

Il livello di qualità di cui al punto 23.4 è da assicurare al punto di consegna all'impianto privato. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi.


6. Potabilizzazione

Gli impianti di potabilizzazione debbono essere realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto 23.4 in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle fasi del ciclo integrato. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico si può fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.


7. Acque non potabili

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;

b) garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;

c) rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;

d) rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

É raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.


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