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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 22/11/2007, n. 61
L.R. Toscana 22/11/2007, n. 61
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2011, n.69
- L.R. 09/06/2014, n. 30
- L.R. 28/01/2016, n. 8
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/19981. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal se |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/19981. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998, le parole: & |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “piani pr |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 25/19981. L’articolo 10 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 -Modifiche all’articolo 11 della l.r. 25/19981. Alla rubrica dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “piani interprovinciali”. 2. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “Il |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 25/19981. L’articolo 12 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano 1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all’articolo 11, anche per stralci fu |
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Art. 8 - Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente: “Art. 12 bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti 1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa ai fini della conclusione definitiva dell’accordo e dell’approvazione del piano interprovinciale de |
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Art. 9 - Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 25/19981. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente: “Art. 12 ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale 1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coor |
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Art. 10 -Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 25/19981. L’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 13 - Effetti del piano regionale 1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge. |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 25/19981. L’articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/19981. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/19981. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “dalla Provincia competente per territorio” |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 25/19981. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente: |
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Art. 15 -Modifiche all’articolo 22 della l.r. 25/19981. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protez |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/1998 le parole: “la gestione dei |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole: “piano p |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 25/19981. Il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/19981. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: “1. Se, alla data dell’adozione dei piani interprovinciali di cui all’articolo 12, comma 6, l’obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulta interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltiment |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 le parole: “piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “piani interprovinciali”. |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/19981. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “piano provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “piano interprovinciale”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “piani interprovinciali”. 3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “che espliciti le eventuali gestioni sub provinciali previste nel piano provinciale” sono abrogate. 4. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/19981. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 le parole: “secondo |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 25/19981. I commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998 sono abrogati. |
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Capo II - Norme per la gestione integrata dei rifiuti |
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Art. 24 - Disposizioni sulle nuove comunità d’ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi negli ATO di cui all’art. 24 L.R. 25/1998, costituiscono le comunità d’ambito attraverso l’istituzione di un consorzio secondo quanto stabilito all’art.25 della presente legge. 2. Fino all’effettiva istituzione delle comunit& |
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Art. 25 - Modalità di costituzione delle nuove comunità d’ambito1. Le comunità d’ambito di cui all’art. 24 l.r. 25/1998, si costituiscono in forma di consorzio ai sensi dell’art. 31 D.Leg.vo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordiname |
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Art. 26 - Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998, individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000. 2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’artico |
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Art. 27 - Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio1. Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998, d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all’approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d’ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richies |
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Art. 28 - Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio |
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Art. 29 - Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui all’articolo 27, comma 1, il presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni |
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Art. 30 - Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario1. Decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 24, comma 1, in caso di mancata costituzione della comunità d’ambito, ovvero in caso di mancata nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e della comunità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell’atto di nomina: a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti; |
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Art. 31 - Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 152/20061. Le comunità di ambito di cui alla l.r. 25/1998 corrispondono alle autorit&a |
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Art. 32 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bo |
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