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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 18/02/2005, n. 30
L.R. Toscana 18/02/2005, n. 30
- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 01/08/2016, n. 47
- L.R. 14/07/2012, n. 35
- L.R. 28/12/2011, n. 69
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CAPO I - Disposizioni generali |
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CAPO II - Regole sulla competenza e sulla sottoscrizione degli accordi di cessione |
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Art. 2 - Competenza in materia di espropri1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell’opera medesima, salvo quanto previsto all’articolo 3. 2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono autorità espropriante la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze, |
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Art. 3 - Delega di funzioni espropriative della Regione1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione pe |
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Art. 5 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'a |
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CAPO III - Ufficio per le espropriazioni |
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Art. 6 - Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti1. “La Regione e” N5 gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni, il quale svo |
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Art. 6 bis - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità |
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CAPO IV - Disposizioni sul procedimento espropriativo |
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Art. 10 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità |
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Art. 10 bis - Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione |
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Art. 11 - Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno |
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CAPO V - Spese, comunicazioni e notifiche relative al procedimento di esproprio |
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Art. 12 - Spese per la procedura di esproprio1. Le spese per la procedura espropriativa, da includere nei costi delle opere, sono |
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CAPO VI - Edificabilità di fatto e misure compensative |
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CAPO VII - Commissione provinciale espropri |
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Art. 16 - Commissione provinciale espropri1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001. 2. La Commissione espropri è composta da: a) Presidente della provincia, che la presiede; |
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Art. 17 - Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare: a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo re |
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CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 18 - Disposizione finanziaria1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui al capo VII della presente legge è autorizzata per il triennio 2005/2007 la spesa di euro 60.000,00 annui da imputare all'unità previsionale di base (UPB) n. 131 "Attività di carattere istituzionale - spese correnti" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale a legislazione vigente 2006/2007. 2. Per l'anno 2005 il contributo di cui al comma 1 è erogato in proporzione al periodo di effettivo esercizio delle relative funzioni. |
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Art. 19 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 20 - Norma transitoria1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti espropriativ |
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Art. 20 bis - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della l.r. 47/20161. Le modifiche alla presente legge operate con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/20 |
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