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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 05/06/2012, n. 24
L. R. Toscana 05/06/2012, n. 24
L. R. Toscana 05/06/2012, n. 24
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[Premessa] |
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività); Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); Vista la legge reg |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge: a) disciplina le procedure e gli strumenti per fronteggiare le situazioni di carenza idrica e idropotabile che, compromettendo significativamente l’ordinaria disponibilità della risorsa idrica per la popolazione e le attività produttive, possono comportare rischi alla sal |
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Capo II - Dichiarazione e gestione dello stato di emergenza per criticità idrica e idropotabile |
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Art. 2 - Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile1. Il Presidente della Giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza idrica e idropotabile, in tutto o parte del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l |
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Art. 3 - Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale approva con decreto, anche per stralci, il piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica ed idropotabile, di seguito denominato “piano straordinario”, sentito il comitato istituzionale di cui all’articolo 6. 2. Il piano straordinario è elaborato dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina tecnica di regia di cui all’articolo 7 e, in rela |
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Capo III - Disposizioni per l’attuazione del piano straordinario |
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Art. 4 - Adempimenti delle province1. In attuazione del piano straordinario le province procedono, secondo le modalità ivi indicate: a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile e zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel pia |
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Art. 5 - Poteri sostitutivi1. Nel caso in cui si debba provvedere all’approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario, i soggetti competenti vi provvedono mediante determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi. I termini previsti dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), per la convocazione e la conclusione delle conferenze di servizi sono ridotti alla metà, approssimando per eccesso nel caso in cui il termine dimezzato sia espresso da un numero dispari. |
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Art. 6 - Comitato istituzionale1. Al fine di assicurare il necessario confronto, di livello politico istituzionale, nella definizione ed attuazione delle strategie di intervento per fronteggiare le situazioni di crisi idrica e idropotabile, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un comitato istituzionale composto: |
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Art. 7 - Cabina tecnica di regia1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale si avvale del supporto di una cabina tecnica di regia. |
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Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 8 - Disposizioni transitorie1. Nelle more dell’approvazione del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa i |
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Art. 9 - Disposizioni inali1. Le province adottano il piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998 entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 10 - Relazione al Consiglio regionale1. Entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile la Giunta regi |
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Art. 11 - Stato di emergenza idrica e idropotabile per l’anno 20121. Le disposizioni della presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli interventi e misur |
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Capo V - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/20111. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011, R è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, ove |
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Capo VI - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 91/19981. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, R è inserito il seguente: “1 bis. Il piano di cui al comma 1 contiene: a) un quadro conoscitivo costituito: 1) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dai piani di bacino e dagli altri atti di pianificazione nazionali e regionali; |
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Capo VII - Entrata in vigore |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino u |
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