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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/07/2004, n. 39
L. R. Toscana 27/07/2004, n. 39
L. R. Toscana 27/07/2004, n. 39
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale e civile dei territori dei comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di disagio derivante da fattori demografici, geo-morfologici, sociali ed economici, al fine di promuov |
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Art. 2 - Criteri per l’individuazione delle situazioni di disagio1. La Regione, ai fini dell’attuazione della presente legge, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi: a) maggiore montanità, riferita all’asperità morfologica; b) particolare svantaggio derivante dall’insularità; c) minore dimensione demografica; |
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Art. 3 - Orientamento delle politiche pubbliche regionali1. La Regione orienta le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei territori nei quali sono compresi i comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano in situazione di maggiore disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3. 2. A tal fine, prevede azioni prioritarie o specifiche misure di sostegno, anche di carattere finanziario, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali attuativi della legislazione regionale che intervengono in materia di: a) servizi educativi per |
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CAPO II - Contributi annuali |
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Art. 4 - Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio1. La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che risultano, nella graduatoria di cui dell’articolo 2, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell’incentivazione ai sensi della l.r. 40/2001 e del programma di riordino territoriale. 2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella misura di euro 25.000,00, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. L’individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri: a) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi 25.000,00 euro; se l’ultimo comune da prendere in considerazione ri |
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Art. 5 - Progettazione e realizzazione di opere pubbliche1. I contributi possono essere utilizzati per la progettazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale. 2. I contributi, se utilizzati per la progetta |
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Art. 6 - Redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale1. I contributi possono essere utilizzati per le spese relative alla redazione di strumenti urbanisti |
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Art. 7 - Interventi a favore dei residenti1. I contributi possono essere utilizzati per uno o più dei seguenti interventi rivolti ai res |
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Art. 8 - Iniziative per lo sviluppo della vita civile e sociale1. I contributi possono essere utilizzati per iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile |
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Art. 9 - Interventi per la mobilità1. I contributi possono essere utilizzati per interventi, di competenza dei comuni, relativi: |
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Art. 10 - Interventi per il miglioramento della pubblica amministrazione1. I contributi possono essere utilizzati per il miglioramento dell’efficienza delle amministrazioni co |
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CAPO III - Ulteriori disposizioni per il sostegno dei piccoli comuni, dei servizi di pubblica utilità e delle attività economiche |
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Art. 12 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti1. Per l’assegnazione dei contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge region |
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Art. 13 - Artigianato artistico e tradizionale1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigiana |
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Art. 14 - Recupero dei terreni marginali1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di |
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Art. 15 - Fondo “di anticipazione” [N=3] per spese progettuali1. È istituito un fondo “di anticipazione” N3 per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, e che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale. Il fondo ope |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 16 - Pubblicizzazione delle iniziative e degli interventi1. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione istituzionale e delle risorse finanziarie a ci |
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Art. 17 - Relazione al Consiglio1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sui finanziamenti attribuiti ai sensi |
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Art. 18 - Disposizioni finanziarie1. Per l’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, sono destinate per l’anno 2004 risorse pari a euro 2.000.000,00, cui viene fatto fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione regionale 2004 per competenza e cassa: in diminuzione: |
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