L. R. Toscana 28/12/2015, n. 80 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 28/12/2015, n. 80

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 04/11/2024, n. 1237
- Deliberaz. G.R. 23/10/2023, n. 1208
-
L.R. 20/07/2023, n. 29
- Deliberaz. G.R. 02/11/2022, n. 1219
- L.R. 11/12/2018, n. 70
- L.R. 24/07/2018, n. 41
- L.R. 27/12/2016, n. 88
- L.R. 11/11/2016, n. 77
- L.R. 09/08/2016, n. 58
- L.R. 25/02/2016, n. 16
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011, alla legge regionale n. 65/2014);

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Toscana, al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popola

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CAPO II - Norme sulla difesa del suolo
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Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:

a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3;

b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;

c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all'efficienza dell'opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;

d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l'omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l'efficienza dell'opera

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Art. 3 - Documento operativo per la difesa del suolo

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 "dicembre"N15 di ogni anno e con riferimento "all'anno successivo"N11, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

3. Il documento operativo definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della

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Art. 3 bis - Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati

N10

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici.

3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:

a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla ti

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Art. 4 - Conferenza per la difesa del suolo

1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:

a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

b) sullo statuto del consorzio di bonifica;

c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'articolo 6 della

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Art. 5 - Regolamenti e linee guida

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:

a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;

b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;

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Art. 6 - Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:

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Art. 6 bis - Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico

N8

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Art. 7 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel

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Art. 8 - Verifiche di conformità e completezza

1. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del

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Art. 9 - Sanzioni

1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel R.D. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obb

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CAPO III - Gestione delle risorse idriche
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Art. 10 - Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:

a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:

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Art. 11 - Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare:

a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;

b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del R.D. 1775/1933;

c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 ;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterrane

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Art. 12 - Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche

1. In conformità ai criteri di cui all'articolo 154, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi parametri di riferimento per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico di cui all'

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Art. 13 - Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso:

a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del

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Art. 14 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. N25 Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblig

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Art. 15 - Sanzioni

1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei r

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Art. 16 - Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento "all'anno successivo"N11, il documento operativo per la gestione sosten

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CAPO IV - Tutela della costa e degli abitati costieri
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Art. 17 - Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:

a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18;

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Art. 18 - Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al D.Lgs. 49/2010, al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 "dicembre"N15

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Art. 19 - Monitoraggio

1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione in materia di recupero

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Art. 20 - Sistema informativo regionale della costa

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), il sistema informativo regionale della costa contiene:

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Art. 21 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 109, N21 del D.Lgs. n. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta

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CAPO V - Disposizioni finanziarie e finali
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Art. 22 - Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonch�

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Art. 23 - Oneri istruttori

1. Gli oneri occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presente legge, a carico del richiedente, sono determinati sulla base della complessità dell'istruttoria:

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Art. 24 - Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere

1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'amb

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Art. 24-bis - Direttive per la conservazione e la protezione dell'ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua

N22

1. Entro novanta giorn

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Art. 25 - Sovra canoni

1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell'

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Art. 26 - Abrogazioni

N23

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Art. 27 - Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera

1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il

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Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche

1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione d

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Art. 29 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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