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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 04/06/2020, n. 32
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- L.R. 31/05/2021, n. 17
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PreamboloIl Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) |
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Art. 1 - Funzioni della Regione. Inserimento dell'articolo 1-bis nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è inserito il seguente: "Art. 1-bis - Funzioni della Regione |
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Art. 2 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della L.R. 20/20061. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 20/2006, dopo le parole: "acque di restituzione" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo". 2. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 20/2006 dopo le parole: "(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)", è aggiunta la seguente: "oppure: ". 3. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo |
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Art. 3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 20/20061. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 20/2006, è sostituito dal seguente: "1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al D.P.R. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale comp |
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Art. 4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'articolo 5 della L.R. 20/20061. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 20/2006, d |
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Art. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell'articolo 5-bis nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 5 della L.R. 20/2006 è inserito il seguente: "Art. 5-bis - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche 1. Gl |
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Art. 6 - Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell'articolo 5-ter nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 5-bis della L.R. 20/2016 è inserito il seguente: "Art. 5-ter - Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterr |
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Art. 7 - Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell'articolo 6-bis nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 6 della L.R. 20/2006, è inserito il seguente: "Art. 6-bis - Impianti di depurazione delle acque reflue urbane 1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall'Autorità idrica toscana ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amminis |
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Art. 8 - Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'articolo 8 della L.R. 20/20061. Al comma 4 dell'articolo 8 della L.R. 20/2006, dopo le parole: "autorizzazione rilasciata" |
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Art. 9 - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell'articolo 11-ter nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 11-bis della L.R. 20/2006 è inserito il seguente: "Art. 11-ter - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare 1. La restituzione di acque in mare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2-bis), nei casi non disciplinati dall'articolo 11-quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall'ente competente in materia di demani |
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Art. 10 - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell'articolo 11-quater nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 11-ter della L.R. 20/2006, è inserito il seguente: "Art. 11-quater - Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato |
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Art. 11 - Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 13 della L.R. 20/20061. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 20/2006 è inserita la seguente: "c bis) l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate pe |
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Art. 12 - Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all'articolo 13-bis della L.R. 20/2006 |
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Art. 13 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 22 della L.R. 20/20061. 1. Il comma 1 dell'articolo 22 della L.R. 20/2006 |
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Art. 14 - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell'articolo 26-bis nella L.R. 20/20061. Dopo l'articolo 26 della L.R. 20/2006 è inserito il seguente: |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) |
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Art. 15 - Modifiche al preambolo della L.R. 69/20111. Dopo il punto 20 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Mo |
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Art. 17 - Disposizioni procedurali per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell'articolo 22-bis nella L.R. 69/20111. Dopo l'articolo 22 della L.R. 69/2011, è inserito il seguente: "Articolo 22-bis - Disposizioni per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale |
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CAPO III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 19 - Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. 20/2006 alle disposizioni di cui agli articoli 11-ter e 11-quater della medesima legge, come introdotti dagli articoli 9 e 10, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi tecnico operativi per la definizione delle c |
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Art. 20 - Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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