N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Pres. P. del 28/03/2014, n. 4-6/Leg.. L’articolo 22 così recitava: “Art. 22 - Tavolo permanente delle attività estrattive - 1. Entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale è istituito il tavolo permanente delle attività estrattive.

2. Il tavolo è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia mineraria;

b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;

d) tre rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative del settore estrattivo provinciale.

3. Il tavolo si riunisce periodicamente per considerare e valutare i problemi connessi all'applicazione di questa legge e delle altre norme che regolano il settore estrattivo.

4. Ai componenti del tavolo spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di commissioni e comitati.”

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