Articolo aggiunto dalla L.P. 20/07/2012, n. 14 e abrogato dalla L.P. 10/02/2017, n. 1.

L’articolo 12-bis così recitava:

“Art. 12-bis - Unificazione di più lotti

1. Il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, della competente amministrazione separata, se costituita.

2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall’unificazione è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell’articolo 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi, l’unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una specifica convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da questo articolo in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato il provvedimento previsto dall’articolo 33, comma 2.

3. Il provvedimento previsto nel comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti.

4. Il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.

5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell’unificazione dei lotti medesimi, la società prevista nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto è approvato secondo le vigenti normative.

6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione, la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti.

7. La concessione prevista dal comma 6 sospende per due anni il pagamento del contributo previsto dall’articolo 15.”

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