Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10/02/2017, n. 1, così recitava:

“2. Il vigente piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del piano cave ai sensi dell'articolo 3. Le eventuali varianti al vigente piano sono effettuate secondo la disciplina disposta da questa legge.”

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