Deliberaz. G.P. Trento 27/11/2015, n. 2121 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.P. Trento 27/11/2015, n. 2121

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - art. 35 - Modifica ed integrazione dei "Criteri per il calcolo del canone del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata" ed approvazione del nuovo testo.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis

delibera


1.

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Allegato 1 - Scheda esemplificativa per la rilevazione statistica su campione dei prodotti grezzi di cava ai fini della determinazione del canone di affitto delle cave di proprietà comunale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2 - Scheda esemplificativa per il calcolo dei canoni di affitto delle cave di porfido di proprietà comunale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Scheda esemplificativa per il calcolo dei canoni di affitto delle cave di porfido di proprietà comunale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 4 - Dichiarazione quadrimestrale sostitutiva di atto notorio

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 5 - Scheda esemplificativa per il calcolo dei canoni di affitto delle cave di porfido comunali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 6 - Scheda esemplificativa per il calcolo dei canoni di affitto delle cave di porfido comunali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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Criteri per il calcolo del canone delle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata


1. VALORE DELLA ROCCIA

I fattori che contribuiscono a determinare il valore della roccia sono:

- Il rendimento in materiale grezzo utilizzabile derivante dalla lavorazione del tout-venant (prima lavorazione);

- Il valore del suddetto materiale grezzo.


1.1. RENDIMENTO DI CAVA

Il porfido, per effetto sia dell’attività vulcanica di formazione sia dei successivi fenomeni tettonici, presenta frequentemente caratteristiche qualitative molto differenziate fra una zona e l’altra.

Il rendimento può pertanto risultare estremamente diverso da cava a cava e può altresì variare sensibilmente con l'avanzamento della coltivazione, anche all’interno della stessa cava.

Sulla base dell’elaborazione dei dati statistici forniti annualmente dalle ditte si è potuto desumere che il rendimento medio di cava, inteso come rapporto fra la quantità di porfido grezzo utilizzabile ottenuto con la prima lavorazione (cernita) e la quantità di roccia estratta utilizzata per la produzione del porfido grezzo, si aggira attorno al 30%.

Il rendimento rappresenta un elemento molto importante per la redditività della cava per cui si è ritenuto di tenerne debito conto ai fini della determinazione dei canoni.

Ad un rendimento del 30%, è stato attribuito un coefficiente di rendimento “K1”, pari ad 1, che varia al variare del rendimento secondo una curva espressa nell’”All. A”, che tiene conto dell'incidenza del rendimento stesso sui costi di produzione. Il predetto coefficiente viene applicato al calcolo del canone dell’intero lotto e, quando ciò sia possibile, sui singoli gradoni di coltivazione, determinando per ognuno di essi il coefficiente di rendimento “K1”.

La quantità e la qualità di materiale grezzo utilizzabile prodotto nelle operazioni di prima lavorazione (cernita) è determinata di norma mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, su specifico modulo che la ditta concessionaria è obbligata a presentare quadrimestralmente al Comune, secondo le modalità di cui al successivo punto 2).

In aggiunta, il Comune, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può decidere di effettuare anche le verifiche di tipo statistico con le modalità di cui al successivo punto 3).

Il Comune può, ad esempio, decidere di effettuare tali verifiche nei casi in cui, sulla base delle dichiarazioni di cui al punto precedente, lo ritenga opportuno al fine di una migliore determinazione del canone, tenuto anche conto del minimo di produzione contrattualmente fissato.

Nei casi in cui il Comune abbia effettuato nel corso di un anno anche le verifiche di tipo statistico, viene applicato il canone più elevato risultante dall'applicazione dei due succitati metodi.

Il volume di roccia estratta, da considerare ai fini del calcolo del canone, corrisponde al volume di roccia effettivamente utilizzata nel corso dell’anno per la produzione del porfido grezzo e va misurato annualmente considerato in banco, mediante raffronto plano-altimetrico, comprendendo pertanto le giacenze dell’anno precedente ed escludendo quelle di fine anno non ancora utilizzate.


1.2. VALORE DEL MATERIALE GREZZO UTILIZZABILE

Il valore complessivo del materiale grezzo utilizzabile è dato dalla somma del valore dei vari tipi di materiale grezzo prodotti nel lotto.

Tenuto conto del fatto che il materiale di scarto ottenuto dalla cernita del tout-venant per la produzione dei materiali sottoindicati trova attualmente collocazione sul mercato, si è ritenuto chedebba anch’esso contribuire alla determinazione del valore della roccia ai fini del canone.

I vari tipi di prodotto grezzo da prendere in considerazione ed il loro valore unitario ai fini del calcolo del canone, in relazione alla marcata differenza del loro valore unitario ed alla loro diversa incidenza percentuale nel prodotto grezzo complessivo, sono i seguenti (le relative misure hanno valore indicativo).

1.2.1. Lastre di tipo sottile: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 3: (valore: €/t 100,00);

1.2.2. Lastre di tipo gigante, compreso il gigante sottile e quello idoneo alla produzione di piastrelle e similari (escluse le lastre idonee da sega): la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 40, né superiore a cm 90; lo spessore potrà variare da cm 1 a cm 7: (valore: €/t 85,00);

1.2.3. Lastre di tipo normale: la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 20, né superiore a cm 40; lo spessore delle lastre potrà variare da cm 2 a cm 5: (valore: €/t 50,00);

1.2.4. Materiale grezzo per cubetti: lo spessore potrà variare da cm 5 a cm 11; la diagonale minore non dovrà essere inferiore a 2,5 volte lo spessore, né superiore a cm 30: (valore: €/t 43,00);

1.2.5. Materiale grezzo idoneo per binderi e similari: lo spessore potrà variare da cm 11 a cm 15, la diagonale media non dovrà essere superiore a cm 40: (valore: €/t 20,00);

1.2.6. Materiale grezzo idoneo per cordoni: lo spessore potrà variare da cm 6 a cm 15; la lunghezza non dovrà essere inferiore a cm 70; l'altezza non dovrà essere inferiore a cm 40: (valore: €/t 54,00);

1.2.7. - Lastre grezze idonee da sega: spessore variabile fra cm 3 e cm 7; la diagonale media non dovrà essere inferiore a cm 90: (valore: €/t 160,00);

- Materiale grezzo idoneo da sega: spessore minimo pari a cm 15; lunghezza minima pari a cm 70; larg

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