Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10/02/2017, n. 1, così recitava:

“4. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, l'articolo 9, comma 5, si applica anche per i territori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 (Tutela del paesaggio), come individuati nelle planimetrie di cui all'articolo 1, primo comma, numero 1), lettera b), della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), non ricadenti nelle aree d'interesse ambientale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), di questa legge.”

Dalla redazione