Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del D. Pres. P. 20/10/2008, n. 46-153/Leg., così recitava:

“3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine "locanda", possono continuare a usare tale termine.”

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