Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del D. Pres. P. 20/10/2008, n. 46-153/Leg., così recitava:

“Art. 17 (Sostegno provinciale) — 1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità.”

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