N54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 15/11/2007, n. 20; dall’art. 49, commi 1-5, della L.P. 13/05/2020, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 05/08/2024, n. 9.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della L.P. 05/08/2024, n. 9, alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima del 06/08/2024 continua ad applicarsi il presente articolo, ancorché abrogato.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 13 - (Visto di corrispondenza e attestazione di conformità)

1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, in luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso una copia dell'attestazione di conformità e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo."

Dalla redazione