Titolo abrogato dalla L.P. 23/10/2014, n. 11. Il titolo IV così recitava:

“Art. 19 - (Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.

2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta pervenire.

3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell'anno successivo.

4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

Art. 20 - (Tabella e lista dei prezzi)

1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.

2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.

3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all'interno dell'esercizio alberghiero.

Art. 21 - (Cartellino dei prezzi)

1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione.

Art. 22 - (Reclami)

1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.

2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo.

Art. 23 - (Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni)

1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi alberghieri.

2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.

3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.

4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 19.”

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