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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 19/02/1993, n. 6
L. P. Trento 19/02/1993, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 04/08/2015, n. 15
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- Sent. Corte Cost. 02/07/2014, n. 187
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 12/09/2008, n. 16
- L.P. 04/03/2008, n. 1
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 10/02/2005, n. 1
- L.P. 01/08/2003, n. 5
- L.P. 25/07/2002, n. 9
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 12/02/1996, n. 3
- L.P. 03/02/1995, n. 1
- L.P. 10/09/1993, n. 26
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TITOLO I - ESPROPRIAZIONI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà di immobili o di altri diritti relativi ad im |
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Art. 2 - Accesso alla proprietà privata1. I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere o di interventi di interesse pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali possono entrare nelle proprietà private e procedere alle misurazioni |
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Art. 3 - Commissione provinciale per le espropriazioni1. È istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da: a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili; |
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Capo II - Procedimento espropriativo |
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Art. 4 - Inizio della procedura espropriativa1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale. N2 2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale per trenta giorni consecutivi e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possess |
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Art. 5 - Utilizzazione agricola delle aree1. Qualora vi siano osservazioni attinenti la localizzazione dell'opera o dell'intervento da realizzare in riferimento alla utilizza |
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Art. 6 - Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero la conferma di cui all'articolo 5, comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni del promotore dell'espropriazione previo parere, se le osservazioni sono di carattere tecnico, del servizio provinciale competente, da esprimere entro il t |
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Art. 7 - Pagamento dell'indennità1. L'indennità di espropriazione è corrisposta a seguito della notificazione del decreto di cui all'articolo 6. A tal fine i proprietari devono produrre una dichiarazione, con firma autenticata, contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. N26 2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento dell'indennità i proprietari allegano una dichiaraz |
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Art. 8 - Decreto di espropriazione1. Il Presidente della Giunta provinciale, qualora il promotore dell'espropriazione sia un ente pubblico, ad esclusione dei casi di pagamento a mezzo delle società partecipate previste dall'articolo 7, comma 4 bis, pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 ovvero, nel caso in cui venga chiesta la rideterminazione dell'indennità ai |
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Art. 9 - Rideterminazione dell'indennità e opposizione alla stima1. Entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagam |
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Art. 10 - Procedura abbreviata1. Ove sia approvato un progetto esecutivo di un'opera pubblica o un intervento conforme agli strumenti urbanistici in vigore e dichiarato per legge di pubblica utilità, gli enti pubblici competenti all'esecuzione dei lavori possono chiedere al servizio espropriazioni la de |
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Capo III - Indennità di espropriazione |
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Art. 11 - Criteri di determinazione1. L'indennità di espropriazione è determinata in ragione di parametri diversificati a seconda che l'espropriazione interessi aree |
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Art. 12 - Definizioni |
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Art. 13 - Indennità per le aree non edificabili |
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Art. 14 - Indennità per le aree edificabili1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Il predetto valore è ridotto di un importo pari all'indennità eventualmente corrisposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 20. 2. L'indennità di cui al |
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Art. 15 - Indennità per le aree edificate1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di cui all'articolo 14, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione. N6 |
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Art. 15-bis - Espropriazioni parziali |
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Art. 16 - Indennità di asservimento1. Per il danno derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù spetta al proprietario una indennità proporzionale all'indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire o asservita e alla perdita d |
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Art. 17 - Indice convenzionale di edificabilità |
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Art. 18 - Valore convenzionale dell'edificazione |
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Art. 19 - Incidenza dell'area |
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Art. 20 - Indennità di coltivazione1. N29 1-bis. N30 2. Se l'area da espropriare, classificata non edificabile, è coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva, a condizione che il proprietario o l'usufruttuario risulti iscrit |
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Art. 20-bis - Indennità per attività commerciali |
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Art. 21 - Rimborsi1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine perentorio di quaranta giorni dal |
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TITOLO II - RETROCESSIONI |
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Art. 22 - Retrocessione parziale1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non abbia avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu distaccato il fondo espropriato, hanno diritto di ottenere l |
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Art. 23 - Procedura1. Il soggetto che ha promosso l'espropriazione indica, con avviso da comunicarsi ai precedenti proprietari e da pubblicarsi all'albo del comune territorialmente competente per la durata di s |
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Art. 24 - Esclusioni1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante s |
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Art. 25 - Retrocessione totale1. Compiuta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non siano stati eseguiti o siano trascorsi i termini al |
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TITOLO III - OCCUPAZIONI |
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Capo I - Occupazione temporanea |
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Art. 26 - Interventi consentiti1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporan |
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Art. 27 - Procedura1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della fa |
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Art. 28 - Decreto di occupazione temporanea1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la relativa indennit� |
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Capo II - Occupazione d'urgenza |
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Art. 29 - Occupazione anticipata1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 ed autorizzate le espropriazioni, su richiesta dei soggetti legittimati a pro |
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Art. 29-bis - Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purché sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo è emesso, previo accertamento della regolarità della procedura e dell |
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Art. 30 - Occupazione per forza maggiore e urgenza1. Nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il Presidente della Giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, può ordinare, con decreto da notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aven |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 31 - Regolazione tavolare di vecchie pendenze1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asser |
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Art. 31-bis - Procedure espropriative decadute1. Nel caso in cui la Provincia, nell'esercizio delle funzioni delegate dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative del |
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Art. 32 - Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 71. Per gli edifici e relative pertinenze, espropriati per la realizzazione di insediamenti produttivi e non utilizzati al fine per il quale si era provveduto all'espropriazione medesima e per i quali, alla data di e |
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Art. 33 - Commissione tecnica1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della CPE nella composizione di cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entr |
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Art. 33-bis - Anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 |
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Art. 33-ter - Indennizzo per il rilascio dell'immobile |
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Art. 34 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 2 e 3, sono abrogate le disposizioni seguenti: a) titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31; |
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Art. 35 - Disposizione transitoria1. Gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia. 2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la procedura espropriativa continua ad essere svolta in osservanza delle leggi provinciali di cui all'a |
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Art. 35-bis - Definizione delle procedure espropriative di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 311. Al fine di ag |
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Art. 36 - Copertura degli oneri1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 8 e 6, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo |
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Art. 37 - Omissis
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