Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 4, della L.P. 22/03/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 50, comma 8, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

“Art. 20-bis (Indennità per attività commerciali) — 1. Ove l'espropriazione riguardi immobili adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o a un'attività commerciale al dettaglio, il titolare dell'impresa iscritta nel registro delle imprese può richiedere:

a) qualora proprietario dell'immobile, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva pari a diciotto volte il canone di locazione dell'immobile oggetto di espropriazione, convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi riscontrabili sul mercato in relazione alla zona in cui esso ricade e al tipo di attività esercitata;

b) qualora conduttore sulla base di un contratto di locazione di durata non inferiore a sei anni, regolarmente registrato, un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, per ogni anno o frazione di anno di locazione prima della data di cui all'articolo 4, fino ad un massimo di diciotto mensilità.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, qualora i beni siano espropriati solo parzialmente, l'indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennità può essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data della pubblicazione di cui all'articolo 4. La documentazione che li comprova è trasmessa al promotore dell'espropriazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla notificazione al proprietario del provvedimento di esproprio definitivo.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 è disposto il pagamento dell'indennità aggiuntiva o l'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

5. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato.”

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