Articolo abrogato dall’art. 41, comma 9, della L.P. 11/09/1998, n. 10, così recitava:

“Art. 19 - Incidenza dell'area

1. L'incidenza del valore dell'area sul valore convenzionale dell'edificazione è determinata dalla C.P.E. per ciascun comune entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 3, l'incidenza del valore dell'area è determinata per più zone.

3. L'incidenza del valore dell'area non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 30 per cento del valore convenzionale dell'edificazione.”

Dalla redazione