Comma modificato dall'art. 41, comma 10, della L.P. 11/09/1998, n. 10; dall'art. 39, comma 3, della L.P. 22/03/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 50, comma 7, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

“1. Qualora i proprietari delle aree non edificabili non chiedano la rideterminazione dell'indennità e non propongano l'opposizione alla stima ai sensi dell'articolo 9, l'indennità di espropriazione e di asservimento è maggiorata del 30 per cento. Analoga maggiorazione spetta nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata.”

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