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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/08/1993, n. 22
L. P. Trento 30/08/1993, n. 22
- L.P. 29/12/2005, n. 20
- L.P. 23/05/2007, n. 11
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TITOLO I - Costituzione del consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio |
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Capo I - Finalità della legge |
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Art. 1 - Attuazione dello Statuto speciale d'autonomia1) In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, de |
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TITOLO I - Costituzione del consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio |
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Capo II - Consorzio per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio |
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Art. 2 - Costituzione del consorzio1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio viene costituito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, |
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Art. 3 - Denominazione e sede1. Il consorzio assume la denominazione "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio" ed ha sede pres |
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Art. 4 - Organi del consorzio1. Sono organi del consorzio: |
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Art. 5 - Il presidente del Parco1. Il presidente del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'am |
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Art. 6 - Il consiglio direttivo1. Il consiglio direttivo è così composto: a) dal presidente del Parco; b) dai tre presidenti dei comitati di gestione; c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente; d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) da un membro designato dalla Regione Lombardia; f) da un membro designato dalla Provincia autonoma di Bolzano; g) da un membro designato dalla Provincia |
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Art. 7 - Comitati di gestione1. Il comitato di gestione del territorio del Parco ricadente nella Provincia autonoma di Trento è composto da: a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco; b) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della Provincia; c) un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (ASUC) presenti nel Parco; d) un rappresentante delle consortile presenti nel Parco; e) il dirigente del servizio foreste della Provincia; |
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Art. 8 -Direttore del Parco1. Il direttore del Parco sovrintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso attività svolta dalle strutture suddette. |
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Art. 9 - Dirigenti degli uffici periferici1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogn |
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Art. 10 - Il collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da: a) un rappresentante desig |
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Art. 11 - Personale1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 6, comma 9, lettera b) prevede la dotazione organica degli uffici centrali e |
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Art. 12 - Sorveglianza1. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata, previa convenzione con le amministra |
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Art. 13 - Entrate del consorzio1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) il contributo ordinario dello Stato; |
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Art. 14 - Disposizione finale1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II, si applicano le dispos |
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TITOLO II - Disposizioni particolari per la provincia autonoma di Trento connesse con il titolo I |
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Art. 15 - Forme e modi di specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio1. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, la provincia autonoma di Trento, per la parte di propria competenza territoriale, disciplina con apposita |
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Art. 16 - Personale1. In relazione ai disposti di cui all'articolo 11, la Giunta provinciale è autorizzata a comandare presso il consorzio unità di personale provinciale, nel numero che sarà concordato con il consorzio medesimo e con precedenza al personale di cui al comma 1, dell'art. 17, secondo le modalit&ag |
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Art. 17 - Trasferimento di personale1. Il personale che alla data di entrata della presente legge presti servizio da almeno due anni presso una delle strutture dell'ufficio amministrazione foreste demaniali di Bormio decentrate nel territorio provinciale, ovvero abbia prestato, presso le strutture medesime, servizio continuativo per almeno cinque anni con decorrenza dal 1 giugno 1983, può chiedere a domanda, in relazione a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 R, il trasferime |
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Art. 18 - Misure di incentrazione a favore del Parco nazionale dello Stelvio1. Fatta salva la disciplina degli interventi per il Parco nazionale dello Stelvio prevista dall'arti |
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TITOLO III - Modificazioni di leggi provinciali |
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Capo I - Disposizioni in materia di ordinamento dei parchi naturali |
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TITOLO III - Modificazioni di leggi provinciali |
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Capo II - Disposizioni in materia di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico |
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Art. 27 - Modifiche agli articoli 8, 9 e 14 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 |
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Art. 28 - Istituzione dell'ufficio biotopi1. Ai fini dell'attuazione della disciplina per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse am |
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Art. 29 - Rinvio autorizzazioni di spesa1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di c |
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Art. 30 - Copertura degli oneri1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'arti |
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Art. 31 - Variazioni di bilancio1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.4, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire: in diminuzione Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad |
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Allegato A - Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia di Trento (articolo 50, comma 2)N11In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'allegato è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso |
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