Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11. L'abrogazione è stata nuovamente disposta dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., così recitava:

“Art. 23 (Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18) — 1. L'articolo 35 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 è sostituito dal seguente:

Art. 35 (Vigilanza) — 1. Nei territori destinati a parco naturale, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge è affidata al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi, nonché al personale dipendente dal servizio parchi e foreste demaniali e a quello incaricato dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni o loro consorzi.

2. Restano comunque fermi, per il territorio dei parchi, i compiti di vigilanza previsti dalle leggi vigenti applicabili ai sensi dell'articolo 38.”

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