N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11, così recitava:

“Art. 25 (Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14) — 1. All'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 viene aggiunto il seguente comma:

"3. Sui fondi è consentita l'apposizione di tabelle da parte della Provincia per la segnalazione dei biotopi di interesse provinciale."

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 è sostituito dal seguente:

"3. L'individuazione dei biotopi che non rivestono interesse provinciale e la delimitazione dei loro confini sono effettuate dai piani regolatori generali. La definizione dei relativi vincoli di tutela è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, anche in riferimento ai biotopi già individuati dai piani comprensoriali, sentito il servizio parchi e foreste demaniali ed il comitato agricolo comprensoriale. I relativi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal sindaco; decorso tale termine il consiglio comunale provvede in ogni caso alla definizione dei vincoli di tutela."

3. Restano ferme le individuazioni dei biotopi e le delimitazioni dei loro confini operate dai piani comprensoriali vigenti.”

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