Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11, così recitava:

“Art. 26 (Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14) — 1. L'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Collaborazione tra Provincia e comuni) — 1. Il servizio parchi e foreste demaniali, il comitato provinciale per l'ambiente e i comuni collaborano alla tutela dei biotopi fornendosi reciprocamente le informazioni in loro possesso, nonché i risultati delle indagini e degli studi da essi condotti, al fine dell'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei provvedimenti di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 5."

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 23 giugno 1986, n.14, da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza dei vincoli di tutela dei biotopi, i comuni curano la comunicazione in via amministrativa ai proprietari, dei quali sia noto il domicilio, di copia della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 con la quale sono definiti i vincoli medesimi."”

Dalla redazione