Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11. L'abrogazione è stata nuovamente disposta dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., così recitava:

“Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18) — 1. L'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 è sostituito dal seguente:

Art. 29 (Flora, fauna, minerali e fossili, funghi) — 1. Per le violazioni delle disposizioni di legge o della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del parco o dalle norme contenute nel programma annuale di gestione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, secondo periodo, relative alla raccolta dei funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore e all'estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili commesse nei parchi, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi vigenti è raddoppiato sia nella misura minima che in quella massima, che in quella fissa.

2. Qualora, per effetto della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del parco o dal programma annuale di gestione ai sensi del comma 1, le leggi vigenti non prevedono alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 36, comma 1."”

Dalla redazione