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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 27 (Modifiche agli articoli 8, 9 e 14 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14) — 1. L'articolo 8 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Espropriazione) — 1. L'approvazione delle misure e degli interventi per la salvaguardia e il ripristino dei biotopi ai sensi degli articoli 4 e 10 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indefferibilità e urgenza.
2. La giunta provinciale è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree per i fini di cui agli articoli 4 e 10 mediante ricorso alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", ovvero mediante contratto di diritto privato.
3. Ai fini dell'apposizione delle tabelle di cui all'articolo 3, comma 3, ove non si provveda ai sensi dell'articolo 10, si applica la disciplina relativa alla costituzione coattiva di servitù, stabilita dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6".
2. All'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986,n. 14 è aggiunto il seguente comma:
"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai biotopi che non rivestono interesse provinciale, intendendosi il riferimento alla data di pubblicazione ivi previsto sostituito con il riferimento alla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale con la quale sono definiti i relativi vincoli di tutela."
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 giugno 1986, è sostituito dal seguente:
"4. Ove le violazioni riguardino biotopi che non rivestono interesse provinciale, l'ordine di esecuzione degli interventi è emanato dal sindaco del comune territorialmente interessato e, in caso di inosservanza, la sua esecuzione d'ufficio ed il recupero delle relative spese sono disposti dal sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 'Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige."”
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