Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11. L'abrogazione è stata nuovamente disposta dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., così recitava:

“Art. 20 (Integrazioni all'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18) — 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dalla data di deliberazione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanistico-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 64 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22."

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 è sostituito dal seguente:

"4. Il piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale lo approva, previo parere del comitato scientifico dei parchi, entro il termine massimo di 6 mesi dal ricevimento."”

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