Articolo abrogato dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11. L'abrogazione è stata nuovamente disposta dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., così recitava:

“Art. 21 (Integrazione all'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18) — 1. All'articolo 23 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione, conservano efficacia per dieci anni salvo che nel frattempo non si sia proceduto all'espropriazione delle aree."”

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