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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 04/08/2022, n. 10
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 29/12/2022, n. 20
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CAPO I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Sezione I - Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia |
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Art. 1 - Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia1. Tenuto conto dell'attuale contesto di incertezza determinato dagli eventi geopolitici e dall'incremento dei prezzi dell'energia e dei materiali, e degli effetti che potrebbero generarsi nel sistema economico e sociale, è istituito |
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Sezione II - Disposizioni in materia di imposte, società ed enti locali |
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Art. 2 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Nel comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del |
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Art. 5 - Art. 6 - Omissis
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Sezione III - Disposizioni in materia di organizzazione e personale |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) |
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Art. 10 - Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modificazioni della legge sul personale della Provincia 19971. All'articolo 22-bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "sono banditi dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis"; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. L'Az |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 19971. All'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il com |
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Art. 16 - Omissis
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Sezione IV - Omissis
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Sezione V - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali |
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Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente: "7-bis. Dalla data di entrata in vigore di questo comma fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai CCPL e CCNL della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici. Nel predetto periodo, la Provincia rafforza, inoltre, la misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione alle prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con i |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Modificazione dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 31. Nel comma 5 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del |
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Art. 25 - Integrazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, relativo al personale dei servizi sanitari1. Nel comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 21 del 2021, dopo le parole: "operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari" sono inserite le seguenti: "e dal personale tecnico dell'unità operativa di Trentino emergen |
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Art. 26 - Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Misura straordinaria perla determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato |
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Sezione VI - Disposizioni in materia di contratti pubblici |
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Art. 30 - Integrazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 61. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è abrogato. 2. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dal comma 2". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente: "4-bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi |
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Art. 31 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)1. In adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 23 |
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Sezione VII - Disposizioni in materia di attività economiche, sport e lavoro |
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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 4-ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)1. L'articolo 4-ter della legge provinciale n. 6 del 1988 è sostituito dal seguente: "Art. 4-ter - Diritto proporzionale per l'attività di ricerca e canone per le concessioni di acque termali 1. La ricerca di acque termali è soggett |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2020 è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Integrazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)1. Dopo l'articolo 11-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nella sezione I del capo II, è inserito il seguente: "Art. 11-ter - Misure per il miglioramento della qualità del settore alberghiero 1. Per promuovere il miglioramento della qualità comp |
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Art. 37 - Integrazione dell'articolo 41-bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: "3-bis. Agli imprenditori |
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Art. 38 - Misure straordinarie perii sostegno del settore agricolo1. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a interventi di sostegno del settore agricolo in relazi |
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Art. 39 - Disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare1. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di Stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazio |
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Art. 40 - Integrazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente: "Art. 4-bis - Disposizioni particolari per l'organizzazione 1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o |
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Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 13-quinquies (Misure per il sostegno degli impianti natatori) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 31. Nel comma 3 dell'articolo 13-quinquies della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "30 per cento" son |
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Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) |
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Art. 43 - Integrazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo le parole: "ai proprietari dei rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità" sono inserite le seguenti: ", nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'arti |
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Art. 44 - Inserimento dell'articolo 27-ter nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Dopo l'articolo 27-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente: "Art. 27-ter - Partecipazione della Provincia |
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Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione e di illustrare l'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura provinciale competente e dai consultori, la Giunta provinciale convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza dei consultori. La conferenza pu� |
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Sezione VIII - Disposizioni in materia di ambiente e territorio |
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Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "il pagamento di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'articolo 16;" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di una somma d |
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Art. 47 - Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, in materia di accordi di programma relativi alla rete di riserve1. Alla fine del comma 22 dell'articolo 15 della legge provincial |
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Art. 48 - Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)1. Nel comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "o associazioni senza scopo di luc |
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Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatoci per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)1. Nel comma 4 dell'articolo 2-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "La Provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, può prevedere la riduzione del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2-septies, per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo" sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo, il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 2-septies è ridotto di quindici giorni o in misura maggiore, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5-ter". |
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Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale perii governo del territorio 2015)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 112 della legge provinciale sul governo del territorio sono inseriti i seguenti: "2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per ragioni temporanee e contingenti i fabbricati esistenti aventi destinazione agricola possono essere utilizzati come foresterie per i lavoratori stagionali assunti dall'impresa agricola, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli interventi di recupero per la creazione di foresterie, e delle seguenti condizioni: a) che non siano nella disponibilità dell'azienda fabbricati con destinaz |
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Sezione IX - Abrogazioni |
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Art. 51 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provin |
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Sezione X - Omissis
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CAPO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 54 - Omissis
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Art. 55 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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