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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 16/06/2022, n. 6
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- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 29/12/2022, n. 20
- L.P. 29/12/2022, n. 19
- L.P. 21/10/2022, n. 11
- L.P. 04/08/2022, n. 10
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Capo I - Disposizioni in materia di opere pubbliche ed espropri |
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Art. 1 - Sostituzione delle rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche1. Le rubriche del capo I e della sezione I del capo I della legge pr |
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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 (Ambito di applicazione) della legge provinciale n. 13 del 19971. L'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Questo capo disciplina la procedura per l'a |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3-bis (Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti) nella legge provinciale n. 13 del 19971. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 1997 è inserito il seguente: "Art. 3-bis - Adempimenti preliminari all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione dei proge |
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Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 19971. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: "Le strutture provinciali competenti" sono inserite le seguenti: ", conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis,". 2. Il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del pae |
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Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale n. 13 del 19971. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3" sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente: "3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 p |
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Art. 6 - Modificazione dell'articolo 7 (Norme particolari) della legge provinciale n. 13 del 19971. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 13 del |
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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, relativo alle opere finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)1. La rubrica dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Misure per l'attuazione del PNRR e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)". 2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 18 del 2021 le parole: "dal PNIEC previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59" sono |
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Art. 8 - Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente: "2-bis. Per l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 di competenza della Provincia o di altre amministrazioni aggiudicatrici, o ad esse delegati, si a |
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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 28 e inserimento dell'articolo 28-bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), in materia di ricorso al partenariato pubblico – privato1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione degli investimenti mediante il ricorso al partenariato pubblico - privato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, la Provincia adotta linee guida finalizzate a garantire un'efficiente e uniforme gestione delle procedure di valutazione tecnico-economica delle proposte aventi ad oggetto contratti di partenariato pubblico - privato." 2. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in |
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Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 60-bis (Commissari straordinari per opere provinciali) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 31. Nel comma 1 dell'articolo 60-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "L'individuazione delle opere per le quali è nominato un commissario ai sensi di questo artic |
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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla pubblicazione". 2. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a |
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Art. 12 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 19931. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri 1993 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 19931. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sugli espropri 1993, dopo le parole: "su presentazione di idonea documentazione" sono inserite |
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Art. 14 - Integrazione dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 19931. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sugli espropri 1993 è inserito i |
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Capo II - Disposizioni in materia di gestione del territorio |
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Art. 15 - Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "se d'iniziativa pubblica" sono sostituite dalle |
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Art. 16 - Modificazione dell'articolo 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Il comma 4 dell'articolo 78-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modificazioni degli articoli 78, 78-bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista da questo comma può essere rateizzato." |
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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, c |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1-ter e 1-quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di |
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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "annullati dalla |
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 23 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti: "23-bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 18 e 19 della legge provinciale concernente: "Misure |
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Art. 22 - Integrazione dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 8-quater dell'articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è aggiunto il seguente: |
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Art. 23 - Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura 2007 è inserito il seguente: |
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Art. 24 - Modificazioni degli articoli 41 e 50 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 relative ai controlli sugli scarichi di acque reflue1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente: "1. Ferma restando l'applica |
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Art. 25 - Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale n |
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Capo III - Disposizioni in materia di valutazioni ambientali |
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Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente: "1-bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta." |
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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro quindici giorni dalla presentazion |
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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro sessanta giorni decorrenti dalla |
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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente: "1-bis. Alla conferenza di servizi prevista dal comma 1 sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione: |
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Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5". |
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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Il regolamento prevede l'unicità della fase |
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Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), relativo alla valutazione d'incidenza ambientale1. Prima del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente: "01. Quest'articolo disciplina le procedure di valutazione d'incidenza, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di salvaguardare l'integrità dei siti e delle zone della rete Natura 2000, nella pianificazione e nella programmazione territoriale, nonché nei progetti e nelle attività che possono avere incidenze significative sui progetti medesimi." 2. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, le parole: "compresa nella valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicemb |
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Capo IV - Disposizioni relative alla conferenza di servizi: modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992) |
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Art. 33 - Modificazioni degli articoli 3, 11 e sostituzione degli articoli 16 e 16-quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa 19921. Nel comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2-bis" sono soppresse. 2. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: ", commi 2 e 2-bis" sono soppresse. 3. L'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 16 - Conferenza di servizi 1. Per l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente, anche su richiesta del privato interessato, può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria. 2. Se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, autorizzazioni, concessioni, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre strutture provinciali o amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente utilizzano la conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata o simu |
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Capo V - Disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi |
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Art. 34 - Disposizioni straordinarie di sostegno al settore zootecnico e ittico per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi1. La Provincia può concedere aiuti in favore delle imprese del settore zootecnico e del settore dell'itticoltura che, a causa dell'eccezionale incremento dei costi di materie prime, alimenti ed energia elettrica, hanno subito gravi ripercussioni economiche nel contesto dell'attuale crisi. |
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Art. 35 - Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale. 2. N8 L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale. N6 3. N1 |
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Capo VI - Disposizione in materia di interventi di politica del lavoro |
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Art. 36 - Integrazione dell'articolo 1-ter 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-ter 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente: |
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Capo VII - Disposizioni finali |
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Art. 37 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla procedura di approvazione di progetti di opere e lavori pubblici: a) gli articoli 1, 2-bis e 3, i commi 1-ter, 7, 9, 10, 10-bis e 13 dell'articolo 4, il comma 7 dell'articolo 5, i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e gli articoli 8 e 8-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, nonché l'articolo 8 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 1, l'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8, l'articolo 2 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, l'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1, e l'articolo 17 della |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie1. Gli articoli 3-bis, 4 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1997, come introdotti o modificati dalla presente legge, si applicano ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge non è stata convocata la conferenza di servizi; se alla medesima data sono già stati effettuati alcuni adempimenti preliminari relativi alla partecipazione pubblica n |
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Art. 39 - Disposizioni finanziarie1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dall’articolo 8, stimate nell'importo di 1.805.000 euro per l'anno 2023 e di 1.805.000 euro per l'anno 2024, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e ac |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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18/11/2024
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