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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 05/06/2003, n. 10-131/Leg.
D. Pres.P. Trento 05/06/2003, n. 10-131/Leg.
D. Pres.P. Trento 05/06/2003, n. 10-131/Leg.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- D.P.P. 26/09/2013, n. 25-127/Leg.
- D.P.P. 19/11/2009, n. 28-30/Leg.
- D.P.P. 28/10/2003, n. 35-156/Leg
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino) questo regolamento definisce: a) i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di |
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Capo I - Permesso di ricerca mineraria |
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Sezione I - Conferimento del permesso di ricerca |
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Art. 2 - Presupposti1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti: a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata allo sviluppo del |
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Art. 3 - Domande interferenti con permessi già rilasciati e con altre domande concorrenti1. Non può essere accolta una domanda di permesso di ricerca che presenti interferenza di qualsiasi entità con le aree già oggetto di un permesso relativo alla medesima sostanza; tuttavia la predetta domanda può essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli del permesso già con |
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Art. 4 - Presentazione ed esame della domanda1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata alla struttura provinciale competente in materia di cave e miniere, di seguito indicata come struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, la struttura provinciale competente inoltra copia della domanda con la |
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Sezione II - Procedimenti connessi al conferimento di permessi di ricerca mineraria |
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Art. 5 - Presupposti1. La presente sezione disciplina i procedimenti relativi alla proroga, al trasferimento, alla decadenza, alla rinuncia al permesso di ricerca mineraria, all'ampliamento o alla riduzione dell'area di ricerca, all'autorizzazione all'asporto del materiale. Le domande concernenti i pr |
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Art. 6 - Presentazione ed esame delle domande1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, il quale può convocare a tal fine la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinci |
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Sezione III - Disposizioni comuni |
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Art. 7 - Durata del permesso di ricerca1. La durata del permesso di ricerca non può essere superiore ad anni tre. La proroga è consentita per il periodo necessario ad ul |
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Art. 8 - Ricerche minerarie effettuate direttamente dalla provincia1. Qualora la provincia intenda procedere direttamente a ricerche minerarie, con provvedimento del dirigente della struttura provinc |
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Capo II - Concessione di coltivazione di giacimenti minerari |
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Sezione I - Conferimento della concessione di coltivazione di giacimenti minerari |
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Art. 9 - Presupposti1. Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilità. 2. La concessione mineraria può essere rilasciata ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti: |
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Art. 10 - Domande interferenti con una concessione già rilasciata o con altre domande concorrenti1. Non può essere accolta una domanda di concessione che presenti interferenza di qualsiasi entità con le aree già oggetto di una concessione relativa alla medesima sostanza; tuttavia la medesima domanda può essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli della concessione i |
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Art. 11 - Presentazione ed esame della domanda1. La domanda di concessione è presentata alla struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura provinciale competente provvede alla pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale della regione, a spese del richiedente, e a inoltrare una copia della domanda stessa a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro il predetto termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli u |
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Sezione II - Procedimenti connessi al conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari |
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Art. 12 - Presupposti1. La presente sezione disciplina i procedimenti di rinnovo, di trasferimento, di iscrizione di ipoteche, di occupazione d'urgenza, di dichiarazione di pubblica utilità, di rinuncia e di decadenza, di ampliamento |
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Art. 13 - Domande in concorrenza1. Il titolare della concessione è preferito ad altri richiedenti nel caso in cui presenti la richiesta di rinnovo della concession |
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Art. 14 - Presentazione ed esame della domanda1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. 2. Per la richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione mineraria e per la modifica del progetto di coltivazione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 11. Se la modifica al progetto di coltivazione non è soggetta alla valutazione di impatto ambientale, l'interessato, contestualmente alla presentazi |
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Art. 15 - Durata della concessione di coltivazione di giacimenti minerari1. La durata della concessione non può essere superiore a venticinque anni ed è correlata alle previsioni del programma di coltiva |
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Sezione III - Disposizioni comuni |
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Art. 16 - Spese per l'istruttoria |
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Art. 17 - Pubblicazione e intavolazione1. Il provvedimento con il quale è rilasciata la concessione di coltivazione di giacimenti minerari è pubblicato per estratto, nel |
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Capo II-bis - Canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale |
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Art. 17-bis - Determinazione del canone provinciale per l'utilizzo dell'acqua minerale |
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Art. 17-ter - Determinazione della quota proporzionale alla superficie |
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Art. 17-quater - Determinazione del canone proporzionale all'imbottigliamento1. La quota del canone proporzionale all'imbottigliamento è pari a euro 1,20 per ogni 1.000 litri di acqua imbottigliata, comprese anche le eventuali bibite confezionate con l'acqua stessa. Tale importo è ridotto ad euro 0.90 in caso di im |
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Art. 17-quinquies - Termini e modalità di versamento |
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Art. 17-sexies - Norma transitoria |
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Capo II-ter - Contributo per l’esercizio dell’attività di miniera |
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Art. 17-septies - Determinazione del contributo per l’esercizio dell’attività di miniera |
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Art. 17-octies - Tipologie di materiali e relativi importi |
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Art. 17-novies - Determinazione del volume asportato1. Il contributo dovuto è calcolato sulla b |
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Art. 17-decies - Termini e modalità di versamento |
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Art. 17-undecies - Norma transitoria |
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