Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 05/08/2024, n. 9, così recitava:

"Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2-bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa."

2. Nel comma 4-bis dell'articolo 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "dall'articolo 37-ter, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 37-ter, commi 2, 2-bis e 3"."

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