N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 115, comma 2, della L.P. 23/05/2007, n. 11 e, successivamente, dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

Art. 10 - Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, è inserito il seguente:

"Art. 19-ter - Provvidenze integrative del concorso dell'Unione Europea

1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse forestale ammissibili ai benefici dell'Unione Europea previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone montane, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico dell'Unione Europea e dello Stato.

2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dall'Unione Europea e dallo Stato.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

4. In caso di mancata o minore erogazione da parte dell'Unione Europea o dello Stato delle provvidenze di cui al comma 1, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia.

5. Per le stesse finalità di cui al comma 1, in aggiunta ai contributi dell'Unione Europea e dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.

6. Le provvidenze previste dal presente articolo, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, sono concesse con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate della presente legge."

2. Al comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come introdotto dall'articolo 17 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".”

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