Comma abrogato dall'art. 15, comma 18, della L.P. 11/03/2005, n. 3, così recitava:

“2. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

"8. Ai membri ed ad segretari della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia."”

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